Processo tributario telematico a prova di inammissibilità

Da ieri contribuenti ed enti impositori possono utilizzare, in ogni grado di giudizio del processo tributario, le modalità telematiche senza rischiare la declaratoria di inammissibilità a prescindere da come sia avvenuto il rito di primo grado e dalle scelte operate dall’altra parte. Il Dl 119/2018, entrato in vigore ieri, infatti, fornisce un’interpretazione autentica della discussa norma sulle comunicazioni e notificazioni in via telematica Viene così chiarito che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio il processo telematico indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche. In sintesi il Dm 163/2013 prevede che: • il ricorrente, nell’ipotesi di notifica via pec, debba costituirsi in giudizio telematicamente attraverso il Sigit; • la parte resistente si costituisca con le stesse modalità (la norma richiama a tal fine espressamente il comma per il deposito da parte del ricorrente). Da una lettura congiunta delle due previsioni si poteva desumere Ammesso l’utilizzo anche se il primo grado si è svolto con procedura tradizionale che: a) solo in ipotesi di prima notifica mediante pec con conseguente costituzione attraverso il Sigit, anche l’altra parte resistente doveva utilizzare il Sigit; b) in caso di notifica con canali “tradizionali” non pec, (posta, deposito ecc..), anche la controparte non poteva utilizzare il Sigit. La giurisprudenza Tale interpretazione, inizialmente esposta dalla Ctp di Reggio Emilia (sentenza 245/2017) è stata successivamente condivisa da varie commissioni: Ctp Foggia, Ctp Latina, Ctp Rieti, Ctp Roma, Ctp Lecco. In questi casi i contribuenti avevano presentato il ricorso in forma cartacea, mentre l’Ufficio aveva utilizzato il canale telematico per le controdeduzioni, con la conseguenza che non risultava validamente costituito. Nel medesimo contesto, la Ctr Toscana (sentenza 1783/2017) aveva poi ritenuto inammissibile l’appello telematico notificato dall’Agenzia a fronte di un primo grado instaurato con modalità cartacea, in quanto la scelta fatta dal contribuente all’inizio del primo grado vincola entrambe le parti nel successivo iter. Per entrambe le questioni altri giudici di merito avevano invece ritenuto corretto l’utilizzo telematico. Tuttavia il rischio dell’inammissibilità degli atti prodotti ha prudenzialmente indotto molti contribuenti a non utilizzare, soprattutto in appello, il processo telematico, allorché il ricorso introduttivo era stato presentato in formato cartaceo. II chiarimento Ora è intervenuta la norma interpretativa secondo la quale le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematiche indipendentemente da quanto prescelto dalla controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche. Sicuramente la disposizione mette al riparo da inammissibilità molti atti dell’agenzia delle Entrate, considerato che, negli ultimi tempi, tutti gli Uffici, a fronte di ricorsi cartacei dei contribuenti si sono costituiti telematicamente, ma non vi è dubbio che anche i contribuenti ora potranno tranquillamente utilizzare il processo telematico che, in ogni caso, dal 1° luglio 2019 diventa obbligatorio.

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