Il professionista risponde se partecipa alla gestione

Il professionista che partecipa attivamente nella gestione di una società risponde anche degli illeciti fiscali da questa commessi. Prestare una fideiussione personale a sei zeri a favore dell’azienda assistita come cliente è infatti un’azione «non spiegabile alla luce della sola veste professionale», che induce a ritenere un ruolo di amministratore di fatto e socio occulto. Questo l’orientamento espresso dalla 3a sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 46216118, depositata il 12 ottobre 2018. Il procedimento originario vedeva coinvolte tre persone fisiche, tra cui anche l’avvocato della società accusata di aver posto in essere un’operazione elusiva. Alla luce dell’irrilevanza penale dell’abuso di diritto sancita dal dlgs n. 12812015, la Corte d’appello di Trieste aveva assolto gli imputati con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato». Il legale era stato comunque ritenuto compartecipe della condotta elusiva, ritenuta sussistente, ancorché non penalmente rilevante. Da qui il ricorso per cassazione del professionista che, pur essendo stato scagionato dagli addebiti penali, voleva comunque vedere affermata la propria totale estraneità ai fatti, sia per non essere esposto a eventuali accertamenti delle Entrate sia nell’ottica della definizione del procedimento disciplinare avviato a suo carico dall’ordine forense di appartenenza. Secondo la Cassazione, tuttavia, i giudici di merito avevano correttamente valutato una serie di elementi che mostravano «l’accertato e diretto coinvolgimento del ricorrente in alcune non marginali iniziative strategiche del gruppo». Dalla fideiussione personale da oltre 2 milioni di euro prestata dall’avvocato alla richiesta di modifica del bilancio, dai contatti con uno studio professionale per l’entrata di un nuovo socio alla proposta di nomina di un amministratore o del consulente incaricato di redigere il piano di risanamento. Tali comportamenti, chiosano gli ermellini, «travalicano l’ambito professionale del ruolo svolto dal ricorrente», divenendo invece qualificabili come «una vera e propria compartecipazioni alle attività gestionali del gruppo».

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