Rottamazione cartelle, 18 rate ma non per tutti

Diciotto rate di rottamazione delle cartelle, ma non per tutti. La versione del Dl 119/2018, coordinata con le modifiche apportate dal Senato alla rottamazione ter, ora all’esame della Camera, disegna un vero e proprio slalom di scadenze differenziate peri soggetti interessati alla definizione degli affidamenti. La disciplina generale valevole per i debitori che aderiscono alla sanatoria, alla luce delle modifiche, prevede il pagamento in 18 rate in cinque anni. In particolare, le rate in scadenza nel corso del 2019, pari al 10% ciascuna, restano fissate al 31 luglio e al 30 novembre. A partire dal 2020, invece, le rate, tutte di pari importo, diventano quattro all’anno e scadono nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre. Questo scadenziario però non vale nei riguardi dei soggetti che confluiscono nella rottamazione ter rivenendo dalla rottamazione bis. Per loro, il debito che residua dopo il pagamento da effettuarsi entro venerdì viene ripartito in dieci rate scadenti nei mesi di luglio e novembre di ciascun anno. Il differente trattamento si giustifica, verosimilmente, con l’entità delle somme in discussione che è, in linea di principio, molto inferiore rispetto ai soggetti che accedono perla prima volta alla definizione degli affidamenti. I debitori che passano dalla rottamazione bis, infatti, per accedere alla rottamazione ter, devono versare una quota significativa del debito complessivo entro il dicembre. L’altra modifica evidenziata nel testo coordinato del Senato riguarda la tolleranza di cinque giorni di ritardo nel pagamento della rottamazione ter. Anche questa variazione non riguarda la nuova scadenza delle rate della rottamazione bis, ma unicamente le rate future della terza edizione della definizione agevolata. In sostanza, il termine del 7 dicembre è da ritenersi perentorio e non può fruire quindi della mini proroga di cinque giorni. Ne deriva che se non si versano la rate della rottamazione bis scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 improrogabilmente entro il 7 dicembre, si decade dalla definizione agevolata e non si può accedere alla rottamazione ter. L’unica possibilità per limitare i danni riguarda i debitori che, alla data di trasmissione dell’istanza, avevano una dilazione pendente. Tali soggetti, qualora non paghino il dovuto entro venerdì, possono riattivare il precedente piano di rientro, conseguendo il diritto a vedersi ripartire le somme restanti nel numero di rate non pagate della rateazione originaria. La tolleranza di cinque giorni riguarda invece unicamente le rate della rottamazione ter, sia quelle della disciplina ordinaria (in numero di 18) sia quelle dei soggetti che rivengono dalla definizione bis (in numero di io). In pratica si tratta delle scadenze che iniziano il 31 luglio 2019. Nella modifica in discussione alla Camera, dunque, si stabilisce che il pagamento effettuato con ritardo non superiore a cinque giorni, senza interessi, non comporta la caducazione della definizione agevolata. Tale previsione agevolativa vale per tutte le scadenze della rottamazione ter, dalla prima all’ultima.

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