Cassazione smonta giudici Bologna. No sospensione di chi aiuta a evadere tasse

Il pericolo di ripetere un reato deve essere reale e non basta una “mera potenzialitĂ  del pericolo” per sospendere un consulente dalla professione. Lo ha deciso la Cassazione. Ma come si fa a distinguere la pericolositĂ  reale di una persona nell’esercizio della sua professione dalla sola ipotesi che questi compia un reato, perchĂ© si suppone ne abbia giĂ  compiuto uno? Lo spiega la terza sezione penale della Suprema Corte intervenendo sul caso di un commercialista sospeso per un anno: secondo l’accusa aveva messo la sua consulenza a disposizione di un fine illecito, di un cliente. L’operazione aveva consentito la “compensazione” di “crediti inesistenti per euro 127.315,42” di una srl.  Il professionista era stato sospeso dall’attivitĂ . La Cassazione spiega che l’ipotesi di reato ripetuto non è “desumibile da circostanze distanti nel tempo o dalla gravitĂ  del reato posto a base del titolo restrittivo, ma deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi attinenti al caso concreto”. In sostanza, non è la generica occasione di delinquere che può far intervenire sulla persona una tagliola e limitarne l’attivitĂ  professionale. NĂ© può essere sospeso dall’esercizio della professione il commercialista che aiuta il cliente a evadere il fisco perchĂ© la possibilitĂ  di commettere un reato non è direttamente connesso all’attivitĂ  di commercialista, “attivitĂ  professionale di per sĂ© lecita”, scrivono i giudici. Neppure è rilevante la violazione di norme deontologiche. Il caso era accaduto a Bologna in relazione ad una dichiarazione tributaria del 2015. Il commercialista era stato accusato dai Pm di dichiarazione infedele per conto di un cliente ed in seguito era scattata la misura cautelare per un anno. Il Tribunale di Bologna l’aveva confermata. Ma i legali del professionista hanno presentato ricorso alla Cassazione che ha deciso in merito l’ottobre scorso (gli atti sono arrivati in Cancelleria l?8 gennaio, cioè ieri). Anche la Procura generale inquirente, quella che davanti ai giudici della Cassazione svolge il ruolo di accusa, si era opposta al ricorso del professionista, sostenendo vi fosse un’inammissibilitĂ  del ricorso presentato. Ma i giudici della Suprema Corte hanno ribaltato le aspettative degli inquirenti applicando il concetto di recidiva introdotto nelle norme italiane con la legge 47 del 2015. La Cassazione sostiene che l’ordinanza del Tribunale di Bologna è carente nell’individuare gli elementi da cui si può immaginare una reale possibilitĂ  di ripetizione del reato. La sospensione non può essere motivata neanche dalla gravitĂ  del danno cagionato all’erario o dalla violazione di regole deontologiche dell’Ordine dei commercialisti. Quest’ultimo comportamento può essere un elemento di prova dell’eventuale reato commesso ma non può essere portato come argomento per dimostrare un pericolo, diagnosticando così la possibilitĂ  che l’individuo ripeta il reato. Invece il Tribunale di Bologna, nel sostenere che vi fosse, non ha “fatto corretta applicazione dell’orientamento di legittimitĂ  qui condiviso. La motivazione dell’ordinanza “è, in parte, assertiva e autoreferenziale, in parte, contraria al diritto”. Il commercialista non risultava coinvolto in altri reati. Nè ha senso parlare di un pericolo del genere perchĂ© in passato l’uomo “ha dato prova di essere pronto ad offrire ausilio ai propri clienti impegnati in attivitĂ  fraudolente in danno all’erario”. Per Bologna il commercialista era stato coinvolto in passato “in fatti analoghi” per i quali però il caso è finito prescritto. Ma la Cassazione spiega che il Tribunale felsineo sbaglia. “Avrebbe illogicamente valorizzato il portato di una sentenza di non doversi procedere, emessa dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Napoli, nell’ambito di altro procedimento penale, per essere il reato di favoreggiamento, consistito nell0ausilio alla commissione di reati tributari, estinto per prescrizione”. Non è una condanna, questa. Il Tribunale di Bologna ha applicato o interpretato erroneamente la legge. Quindi anche se il reato può essere stato commesso, e questo dovrĂ  deciderlo un processo, non si può sospendere il professionista in via cautelativa solo col sospetto della sua colpevolezza. Così la Cassazione annulla tutto e rinvia le carte al Tribunale di Bologna “per un nuovo esame”.

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