Incentivi anti-evasione negli enti virtuosi

Incentivi anti-evasione solo negli enti che approvano in tempo bilancio e rendiconto. Ma la portata operativa di tale condizione appare dubbia. In base al comma 1091 della 1145/2018, i comuni possono stabilire che il maggior gettito accertato e riscosso (relativamente all’Imu ed alla Tari) nell’esercizio fiscale precedente sia destinato, nella misura massima del 5%, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici competenti, nonché al trattamento accessorio del personale ad essi preposto, anche in deroga al tetto imposto dall’ari. 23 del digs 75/2017. La materia dovrà essere oggetto di uno specifico regolamento (su cui l’Anutel è già al lavoro) e la misura non potrà portare a incrementi superiori al 15% del tabellare. Potranno essere premiate tutte le risorse umane impegnate a stanare gli evasori (non solo, quindi, quelle direttamente adibite all’ufficio entrate, ma anche, ad esempio, gli agenti della polizia locale), comprese quelle dedicate all’attività di collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza riguardante i tributi erariali. La norma, tuttavia, circoscrive la novità ai soli enti che «hanno approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini stabiliti dal Tuel». Tale clausola pone due ordine di problemi. In primo luogo, pare che le amministrazioni che intendano introdurre le premialità possano approvare comunque il regolamento anche se, nell’anno in cui tale provvedimento è stato perfezionato, non hanno rispettato la tempistica di legge per i citati documenti contabili. Ovviamente, in tal caso, gli incentivi non potranno essere distribuiti nello stesso anno, mentre potranno esserlo l’anno successivo (sempre che i termini siano rispettati), ma solo (si ritiene) a valere sulle riscossioni dell’esercizio immediatamente precedente, senza possibilità di cumulo. La seconda questione attiene a quali siano le scadenze che condizionano la possibilità di distribuire i premi: essa si pone in particolare per il bilancio, posto che il relativo termine, come noto fissato al 31 dicembre dell’anno precedente, può essere differito, in base all’art. 151 del Tuel, con legge o con decreto del Viminale. In tal caso, a fare fede è la scadenza ordinaria o quella prorogata? A parere di chi scrive, vale la seconda tesi, anche alla luce della diversa formulazione della norma in commento rispetto al comma 905 (che introduce semplificazioni contabili a favore degli enti puntuali e precisa espressamente sono tali quelli che approvano il preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente). Infine, si ritiene che l’incentivo possa essere calcolato sia sul riscosso di competenza che sul riscosso in conto residui e che possa essere già corrisposto a valere sulle riscossioni risultanti dal rendiconto 2018.

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