La Stp perde appetibilità fiscale

Fisco pesante per chi vuole trasformare lo studio in una società tra professionisti (Stp). Quale che sia l’operazione straordinaria prescelta, si realizzano plusvalenze tassabili. E in caso di conferimento scatta anche l’imponibilità Iva per gli asset trasferiti, dal momento che questi non costituiscono un’azienda secondo la definizione civilistica. Con le risposte a interpello nn. 107 e 125, pubblicate lo scorso mese di dicembre, l’Agenzia delle entrate chiude definitivamente le porte alla neutralità fiscale per tutti i professionisti che intendono far evolvere lo studio (individuale o associato) in una Stp. L’operazione rimane possibile, certo, ma la variabile fiscale non la incentiva di sicuro. Nei casi affrontati negli interpelli, l’amministrazione finanziaria ha tuttavia ribadito che lo studio non può essere considerato alla stregua di un’impresa commerciale. Fino al momento della trasformazione/conferimento, infatti, si è nel campo del lavoro autonomo, anche in caso di esercizio dell’attività nella forma di associazione professionale. Con l’aggiunta del fatto che il contribuente determina il proprio reddito fiscale secondo regole diverse da quelle previste per gli imprenditori commerciali (criterio di cassa invece che competenza). Per queste ragioni, non risultano applicabili i regimi di neutralità previsti per la trasformazione societaria dall’articolo 170 Tuir e per il conferimento di aziende dall’articolo 176 Tuir. Di conseguenza, poiché il soggetto conferente è un lavoratore autonomo, per determinare l’emersione delle plusvalenze imponibili si deve fare riferimento agli articoli 9 e 54 del Tuir. Nel caso dei beni strumentali, l’importo sarà pari al differenziale tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato del cespite (in assenza di corrispettivo va preso a riferimento il valore normale). Per i beni diversi da quelli strumentali, invece, dovrà essere considerato corrispettivo conseguito il valore normale dei cespiti assegnati alla Stp, che concorrerà quindi a formare reddito di lavoro autonomo in capo al professionista. Medesimo trattamento per i crediti. La disequazione tra studio associato e impresa vera e propria viene riaffermata dall’Agenzia anche sul fronte dell’Iva. Nell’interpello risolto con la risposta n. 125, infatti, un odontoiatra intendeva conferire la sua intera attività in una Stp-srl, di cui sarebbe diventato socio al 50%. Il conferimento avrebbe riguardato anche i beni materiali (arredi d’ufficio, impianti, strumenti, computer), i beni immateriali (software, costi pluriennali, clientela, avviamento), le obbligazioni in essere (contratto di affitto, utenze, dipendenti, collaboratori) e i crediti, senza soluzione di continuità. Da qui la richiesta del contribuente di applicare l’articolo 2, comma 3, lettera b) del dpr n. 633/1972, che non considera cessioni di beni «i conferimenti in società (…) che hanno per oggetto aziende o rami d’azienda». Negativo, però, il riscontro delle Entrate. Secondo l’ufficio, il conferimento dello studio dentistico non è fuori campo Iva, in quanto il complesso dei beni trasferiti non può essere qualificato nel suo complesso come azienda, secondo la definizione data dall’articolo 2555 del codice civile. Tale orientamento viene suffragato dall’amministrazione finanziaria con il richiamo a due sentenze della Cassazione, di cui una pronunciata dalle sezioni unite civili nel lontano 1967. In entrambi i casi i giudici di legittimità hanno affermato la predominanza dell’apporto intellettuale del professionista rispetto all’organizzazione dei beni materiali e immateriali. Va evidenziato però che non sono mancate negli anni pronunce di tenore contrario da parte della medesima Suprema corte. Di conseguenza l’operazione rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 2, comma 1 del dpr n. 633/1972, vale a dire tra le cessioni di beni rappresentate da «atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere», rendendo perciò dovuta l’Iva.

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