Norma tributaria incerta? No a sanzioni prima dei chiarimenti

Niente sanzioni fiscali prima dell’intervento di una norma di interpretazione autentica finalizzato a dissipare l’incertezza delle disposizioni. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 3277 del 5 febbraio 2019, ha accolto il ricorso dell’Enel che si opponeva a una cartella di pagamento lei comprensiva di sanzioni. All’epoca il digs. 507 del 1992 conteneva delle disposizioni così poco chiare che, nel 2005, sono state chiarite con una norma di interpretazione autentica. Ciò dimostra come all’epoca dei fatti la legge fosse poco chiara e rendesse quindi inapplicabili le sanzioni. Infatti, ricorda la sezione tributaria del Palazzaccio, «l’incertezza normativa oggettiva che – ai sensi degli artt. 8 digs. n. 546 del 1992; 6, comma 2, digs. 18 dicembre 1997, n. 472; 10, comma 3, legge 2 luglio 2000, n. 212 – costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione». In altre parole, «l’incertezza normativa oggettiva tributaria», che consente di non applicare le sanzioni, «è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé ed accertala dal giudice, d’individuare con sicurezza e univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito», quindi in «senso oggettivo»: «l’incertezza normativa oggettiva», pertanto, «non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria». La Cassazione ha reso una sentenza definitiva perché, decidendo nel merito, ha annullato la cartella lei sul fronte delle sanzioni.

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