Adeguamento degli statuti entro il 16 dicembre 2019

Il 16 marzo 2019 è entrata in vigore quella parte del Digs 14/2019 (il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Ceti) inerente la nuova normativa in tema di revisione e controllo delle società a responsabilità limitata. La norma che individua il 16 marzo 2019 come data di entrata in vigore è contenuta nell’articolo 389, comma2, Ccii. Le nuove disposizioni in tema di funzioni di controllo nella Sri sono recate dall’articolo 379 Ccii, il quale modifica abbastanza profondamente l’articolo 2477 del Codice civile. Queste modifiche incidono in modo consistente sulla redazione degli statuti delle Sri.

L’IMPATTO SULLE SRL Le nuove norme che impattano sulla redazione degli statuti di Sri devono ovviamente essere rispettate dalle società che si costituiscono dal 16 marzo 2019 in avanti. Invece, per le società già costituite alla data del 16 marzo 2019, la legge consente di effettuare l’occorrente adeguamento statutario entro 9 mesi (vale a dire fino alla mezzanotte del 16 dicembre 2019). Pertanto: O fino al 16 dicembre 2019 gli statuti difformi rispetto alle nuove norme continueranno a essere pienamente vigenti (anche se si tratti di clausole statutarie confliggenti con norme inderogabili della nuova legislazione); Ole società disciplinate da statuti che non contengono norme da modificare (e che, quindi, tacitamente o esplicitamente, si rimettono alla legge) sono disciplinate dalle nuove norme del Ccii fin dal 16 marzo 2019.

IL SILENZIO DELLO STATUTO Se lo statuto della Sri non stabilisca nulla in tema di controllo e revisione (oppure effettui un mero e generico rinvio alla legge), succederebbe che: a) non sarebbe possibile una nomina facoltativa dell’organo di controllo di gestione ne del revisore, in quanto la legge (articolo 2477, comma i) presuppone che la nomina facoltativa avvenga sulla base di una apposita previsione statutaria; b) in caso di nomina obbligatoria (articolo 2477, comma 3): –  i soci dovrebbero nominare, alternativamente, o un revisore o un sindaco unico (infatti, probabilmente, un organo di controllo è nominabile in composizione collegiale solo se lo stabilisca lo statuto); – se sia nominato un sindaco unico, dovrebbe tuttavia essere nominato anche il revisore (in quanto, l’affidamento del compito di revisione al collegio sindacale è possibile solo se lo stabilisca lo statuto: articoli 2477, comma 5, e 2409-bis, comma 2); – se sia nominato solo il revisore, egli svolge il controllo contabile, ma non il controllo della gestione.

IL CONTROLLO FACOLTATIVO Lo statuto della Sri può disporre che i compiti di controllo siano svolti anche nel caso in cui non vi siano i presupposti per il loro obbligatorio svolgimento. Pertanto, in tal caso, nello statuto si può prevedere: O l’attivazione della sola funzione di revisione, affidandola a un revisore legale; O l’attivazione del solo controllo della gestione, affidandolo o a un sindaco unico o a un collegio sindacale; O l’attivazione sia della funzione di revisione (affidandola a un revisore) sia del controllo della gestione (affidandolo o a un sindaco unico o un collegio sindacale); O l’attivazione sia della funzione di revisione sia del controllo della gestione, affidandoli entrambi o a un sindaco unico o un collegio sindacale (il quale, in questa ipotesi, deve essere composto solo da revisori: articolo 2409-bis, comma 2).

IL CONTROLLO OBBLIGATORIO Per il caso in cui vi siano i presupposti per l’esercizio obbligatorio delle funzioni di controllo, nello statuto della Sri si può optare tra uno dei seguenti schemi: – nomina del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo della gestione) e di un revisore (con il compito del controllo contabile); – nomina solamente del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo della gestione) e non del revisore ; in tal caso, lo statuto deve attribuire all’organo sindacale il compito della revisione contabile (poiché, in mancanza, è obbligatoriala nomina del revisore: articoli 2477, comma 5, e 2409-bis, comma 2) e l’organo sindacale deve essere composto solo da revisori (articolo 2409-bis, comma 2); – nomina solamente del revisore (con il solo compito del controllo contabile) e non dell’organo sindacale. È rimasta minoritaria nella prassi e negli orientamenti professionali la tesi secondo cui, in caso di nomina del solo revisore, a questi compete anche il controllo di legalità (massima n. 124 dei notai di Milano): prevale la tesi che il revisore si limiti a svolgere il controllo contabile (documento di ricerca di Assirevi n. i72R; massima n. 1.0.14 del notariato triveneto; massima n. 19 del notai della Campania). Occorre rammentare che (articoli 16 e i9-bis del Digs 39/2010) negli «enti di interesse pubblico» (compresi quelli soggetti a «regime intermedio»: si tratta di società quotate, banche, assicurazioni, Sim, Sgr, eccetera), nelle società controllate da detti enti, nelle società che controllano tali enti e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

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