Cndcec, il codice della crisi manca di coordinamento

Nel nuovo codice della crisi di impresa ci sono problemi di coordinamento tra alcune norme che causeranno problemi in fase di applicazione. Si dovrà trovare ima soluzione nell’ambito dei decreti integrativi che dovranno essere emanati dal governo. È questa l’opinione del Consiglio nazionale dei commercialisti in merito alla riforma del diritto fallimentare espressa nella circolare dedicata al codice della crisi e alla sua disciplina transitoria pubblicata ieri. La posizione dei commercialisti parte dai tempi di entrata in vigore della riforma, che saranno scaglionati: alcuni articoli entreranno in vigore il 16 marzo (trenta giorni dopo la pubblicazione in G. V. ), mentre alti lo faranno dopo 18 mesi dalla pubblicazione, ovvero al 15 agosto 2020. Fino a quella data, e per i procedimenti pendenti al 15 agosto, le procedure saranno disciplinate dal vigente regime delle crisi di impresa (regio decreto 267/1942 e legge 3/2012). Questa discrasia crea dei problemi, secondo il Cndcec, soprattutto in merito all’articolo 356 del codice, quello che istituisce l’albo dei gestori delle crisi di impresa. L’articolo 356 rientra tra quelli che entreranno in vigore il prossimo 16 marzo, ma a quella data non si potrà avere una piena operatività del registro, visto che il ministero dovrà emanare entro il 1° marzo 2020 un decreto attuativo con modalità di iscrizione, cancellazione ed altri aspetti funzionali dell’albo. Un altro aspetto problematico è quello del primo popolamento dell’albo, per il quale la norma dispone la registrazione automatica dei professionisti che negli ultimi quattro anni abbiano seguito almeno quattro procedure concorsuali. Secondo il Cndcec, «il lasso temporale preso in considerazione è troppo limitato; infatti, a causa dei meccanismi di rotazione, molti professionisti anche esperti potrebbero non aver ricevuto alcun incarico negli ultimi anni. Il periodo dovrebbe essere rivisto e, probabilmente, ampliato». Un ultimo aspetto segnalato riguarda l’articolo 352 «disposizioni transitorie sul funzionamento dell’Ocri» (organismo di composizione della crisi). L’articolo reca disposizioni transitorie fino al funzionamento dell’albo; peccato, però, che l’albo sarà operativo dal 16 marzo 2019 mentre la norma transitoria, così come prevista dall’articolo 352, entrerà in vigore solo il 15 agosto 2020.

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