Liti pendenti definite online

Le liti tributarie pendenti si definiscono anche online. Da ieri è infatti possibile utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per inviare la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legge n.119/2018. La trasmissione online del modello di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie va ad aggiungersi alle altre possibilità di presentazione dell’istanza tramite un intermediario abilitato o direttamente presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. La domanda per l’accesso alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (DCT/18) era stata pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 18 febbraio scorso, mentre gli appositi codici tributo da utilizzare per il versamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, sono stati istituiti con la risoluzione n.29/e del 21 febbraio scorso. Anche nel caso di utilizzo della modalità online il contribuente deve comunque presentare telematicamente una domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria pendente. Nessuna deroga dunque alla regola vigente per le presentazioni «analogiche» dell’istanza di definizione. Tecnicamente per l’invio online della domanda il contribuente deve accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’intemo della sezione «Servizi per > Richiedere», posizionato in alto a destra della schermata iniziale, utilizzare la specifica funzione «Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti – art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, DI n. 119/2018» per la compilazione e la trasmissione. Accedendo all’apposita funzione il software propone la compilazione guidata della domanda di adesione che al termine potrà essere inviata ma anche visualizzata e stampata per gli opportuni controlli e riscontri finali. Il termine finale per l’invio della richiesta di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti è fissato al 31 maggio 2019, qualunque sia la modalità scelta per la presentazione dell’istanza. Entro lo stesso termine i contribuenti interessati devono provvedere al pagamento dell’intero importo dovuto per la definizione agevolata, o della prima rata in caso di rateazione che risulta però possibile soltanto per importi superiori ai mille euro. Per tali pagamenti dovranno essere utilizzati gli appositi codici tributo istituito dalla risoluzione sopra ricordata da indicare nel modello F24 senza possibilità di ricorso alla compensazione. La definizione agevolata, ricorda la presentazione dell’apertura del canale online di trasmissione, è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio (compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio) nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti aventi ad oggetto atti di mera liquidazione e riscossione, quelle di valore indeterminabile, nonché quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi. Tutto pronto dunque per il via alla chiusura delle liti tributarie pendenti che costituisce uno dei capitoli nei quali si articola la c.d. «pace fiscale» che costituisce uno die capitoli più importanti in materia fiscale messi in atto dall’attuale esecutivo.

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