L’organo di controllo procede in tre step

Il collegio sindacale svolge attività di vigilanza, sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, da parte degli amministratori della società. La materia è regolata, oltre che dalle disposizioni del codice civile (articoli 2403 e seguenti del Codice civile per il richiamo operato dall’articolo 2477, comma 4, del Codice civile), dai principi di comportamento del collegio sindacale pubblicate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel settembre 2015. Per gli adempimenti connessi all’incarico della revisione legale dei conti, deve invece farsi invece riferimento al Digs 39/2010 e alle linee guida del Cndcec emanate nel febbraio 2012. In linea generale il carattere di “vigilanza” dei controlli del collegio sindacale comporta che l’attività possa essere suddivisa in tre momenti tipici. È, infatti, possibile distinguere tra: – controlli preventivi (quali ad esempio l’esame degli ordini del giorno di assemblee, consiglio di amministrazione); – controlli contestuali (durante la partecipazione ai consigli di amministrazione, agli incontri con l’amministratore unico, la partecipazione alle assemblee); – controlli successivi (nel corso delle ispezioni e dei controlli periodici). L’attività è quindi non quella di solo controllo delle decisioni assunte da chi gestisce la società, ma deve estendersi al controllo delle procedure, degli assetti organizzativi e degli strumenti della società stessa. Il criterio base nello svolgimento di queste attività di controllo è rappresentato dalla diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico (articolo 2407 del Codice civile): da ciò discende il carattere di obbligazione di mezzi e non di risultato della prestazione. I sindaci non sono quindi tenuti a garantire il perseguimento di uno specifico risultato atteso, ma sono obbligati a porre in essere tutte quelle condotte che la legge impone a chi svolga tale funzione. Nella propria attività di vigilanza il collegio seleziona i controlli in base all’identificazione e la valutazione dei rischi (risk approach) con modalità adeguate alle dimensioni ed alle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche dell’impresa assoggettata a controllo. Nell’effettuare l’identificazione dei rischi il collegio determina i rischi generici e quelli specifici, attribuendo agli stessi una diversa intensità e periodicità di controllo. Laddove l’analisi evidenzi la necessità di applicare misure di salvaguardia in relazione a concreti rischi che potrebbero comportare violazioni di legge o di statuto ovvero la mancata o inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, il collegio richiede all’organo amministrativo l’attuazione delle opportune azioni di miglioramento, la cui realizzazione va monitorata nel corso dell’incarico, al fine di verificarne l’efficacia. Nel caso in cui tali azioni non siano ritenute sufficienti, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni. Le norme che regolano lo svolgimento dell’incarico di revisore legale sono invece contenute nell’articolo 14 del Digs 39/2010 e che verranno meglio esaminate nel prosieguo. Qui giova ricordare che la correttezza del bilancio è subordinata alla regolarità dell’intera catena procedurale che identifica i fatti di gestione, li documenta e li rileva in contabilità. Eventuali errori o irregolarità riscontrate devono essere segnalate all’organo amministrativo. Nel corso dell’esercizio sociale, l’attività di revisione legale dei conti è finalizzata alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale ed alla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Tale verifica è attività propedeutica alla revisione legale del bilancio ed alla espressione del giudizio professionale.

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