Mediazione, se c’è l’accordo stop dopo il primo incontro

Una sola chance alla mediazione obbligatoria: potrà essere chiusa dopo il primo incontro se le parti dichiarano di non voler andare oltre dopo essere stati informati in modo adeguato sulla procedura di alternative dispute resolution da parte del mediatore. Nella mediazione civile obbligatoria è necessario che le parti compaiano personalmente davanti al conciliatore, assistite dal difensore. L’interessato può tuttavia farsi rappresentare dallo stesso avvocato grazie a una procura sostanziale ad hoc. È quanto emerge dalla sentenza 8473/19, pubblicata il 27 marzo dalla terza sezione civile della Cassazione, che con una pronuncia-manifesto interviene per la prima volta su questioni molto controverse. Attività delegabile Nessun dubbio che le parti debbano comparire di persona perché solo un dialogo informale e diretto col mediatore può aiutare a trovare la sintesi degli opposti interessi, vantaggiosa per entrambe le parti, che evita di andare davanti al giudice. Ma la necessità di presenziare all’incontro non esclude la possibilità di delegare un atto che a conti fatti non è strettamente personale. Quando la legge ritiene che la parte non possa farsi sostituire lo dice espressamente, magari perché attribuisce un particolare valore alle dichiarazioni dell’interessato. Non risulta previsto ma nemmeno escluso che chi non può o non vuole partecipare all’incontro di mediazione possa farsi sostituire da una persona a sua scelta. E dunque anche dal difensore che lo assiste nella procedura. Rappresentanza sostanziale II punto è che per farsi sostituire dall’avvocato nella conciliazione alla parte non basta la procura alle liti, per quanto ampia. Nella specie viene ritenuta insufficiente la procura notarile in favore dell’avvocato, che pure conferisce al legale ogni potere giudiziale e stragiudiziale, compreso quello di conciliare la controversia: si tratta infatti di un atto dal mero valore processuale. Serve invece una procura che attribuisca all’avvocato la rappresentanza sostanziale della parte, una procura speciale ad hoc che dunque non può essere autenticata dallo stesso difensore, laddove il potere di partecipare in sostituzione della parte alla procedura Adr esula dai possibili contenuti «certificabili» dal legale. Parere negativo Non è poi necessario che si dia effettivo corso alla mediazione per ritenere adempiuto il tentativo di conciliazione richiesto come condizione di procedibilità della domanda. E il dato letterale dell’articolo 8 del decreto legislativo 28/2010, insieme a considerazioni di ordine sistematico, che consente di ritenere sufficiente che la parte intenzionata ad agire in giudizio intervenga al primo incontro e si dica contraria a iniziare la mediazione. Idem vale quando il convenuto non compare oppure presenzia dichiarando di non essere interessato. Insomma: il conciliatore passa alla successiva fase di discussione soltanto se le parti gli danno il via. E basta un solo incontro perché la parte riottosa si convinca a provare la soluzione alternativa per controversie piuttosto comuni come quelle condominiali e bancarie.

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