Professionisti infedeli solo con l’iscrizione

Le sanzioni per omesso o tardivo pagamento imputabile a terzi non sono dovute; a condizione che il fatto, penalmente rilevante, sia stato commesso da nn professionista iscritto a un albo professionale. Lo ha stabilito la sezione quarta nella Ctp di Milano nella sentenza n. 74/2019. Con riferimento a una tardiva registrazione di un contralto di locazione, le Entrate di Milano uno liquidavano una imposta di registro con conseguente comminazione di una sanzione amministrativa di entità rilevante. Impugnando la pretesa, i ricorrenti palesavano die, nel caso specifico, era applicabile la causa di non punibilità prevista dall’articolo 6 comma terzo del digs n. 472/1997. Per eseguire gli adempimenti relativi alla registrazione del contralto e al versamento del tributo, il contribuente si era rivolto a un amministratore fiduciario, affidandogli le incombenze e gli importi relativi ai tributi; questa condizione, a parere dei contribuenti, consentiva di ritenere non dovute le sanzioni addebitabili al terzo, esecutore materiale dell’omissione. La Ctp di Milano ha ricettato il ricorso. I giudici provinciali meneghini hanno fondato la decisione in base a diverse motivazioni. In primis, il collegio provinciale fui rilevato come il soggetto incaricato all’esecuzione degli adempimenti contabili non sia iscritto in alcun albo professionale. Già questa prima considerazione, ha impedito di ritenere applicabile la causa esimente. Anche la denuncia penale, proposta alla Questura di Milano ma non anche all’autorità giudiziaria, oltre alla mancanza in atti di una copia del mandato rilasciato al presunto professionista infedele, hanno costituito ulteriori motivi di rigetto del ricorso. Per quanto riguarda la normativa, il collegio provinciale ha riferito espressamente all’articolo uno, comma uno, della legge n. 423/199.5 (non abrogalo dall’articolo 6, terzo comma, del digs n. 472/1997} die testualmente dice die «La riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi d’imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento e sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d’imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale». Il comportamento dei ricorrenti, conclude il collegio respingendo il ricorso, conduce a ritenere die il mandato (del cui conferimento non e stata fornita prova) sia stato assegnato a soggetto non affidabile determinando una «culpa in vigilando».

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