Redditometro garantito

Doppio contraddittorio obbligatorio per l’accertamento sintetico. In ordine alla disciplina dell’accertamento sintetico, il contribuente ha la possibilità di fornire eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa a lui attribuita, sia prima che dopo l’avvio del procedimento di adesione, in ossequio alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente (legge n. 212/200). Questo, in sintesi, il chiarimento, fornito lo scorso mercoledì, dal sottosegretario del ministero dell’economia, Massimo Bitonci, in commissione finanze alla camera, al question time n. 5-01615. Nella sua risposta, il rappresentante del Governo ha, inoltre, difeso lo strumento che consente di determinare il reddito presunto sulla base delle spese del contribuente, precisando che, «allo stato degli atti, non sono state segnalate criticità dinnanzi agli organi della Giustizia tributaria». L’interrogazione, presentata dal deputato Bruno Tabacci (Misto) sollecitava il Governo a valutare la possibilità di revisionare l’istituto di cui all’ari.38, commi 4 e 5, del dpr n. 600/73 (come modificato dal di n. 78/2010), per renderlo più conforme ai principi enunciati nell’ari. 53 della Costituzione («tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività)». Il sottosegretario, dopo aver ricordato che il metodo di accertamento sintetico «presuppone la determinazione del reddito mediante la presunzione che tutto quanto è stato speso nel periodo d’imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo», con la possibilità, per il contribuente, di poter giustificare le spese rilevate dal «redditometro» attraverso redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; che l’istituto considera il nucleo familiare, l’area geografica di appartenenza («praesumptio iuri stantum»), e che, infine, «l’attività di controllo può essere avviata solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari almeno al 20%», ha precisato che, nell’ambito in esame, il contribuente è garantito da un doppio contraddittorio obbligatorio: tale soggetto, infatti, fin dal primo incontro col Fisco potrà dimostrare che le spese sostenute sono state finanziate con redditi che l’Agenzia non conosce. Da segnalare, infine, che, a seguito del di n. 87/18 (convertito dalla legge n. 96/18), l’istituto è stato recentemente «modellato in chiave di contrasto all’evasione fiscale derivante dall’economia non osservata».

Reviews

Related Articles