Rottamazione vincolante

L’istanza di rottamazione delle cartelle è irretrattabile e, necessariamente, il giudizio si estingue. Lo ha sancito la Suprema corte di cassazione che, con l’ordinanza numero 8555 depositata il 27 marzo 2019, ha respinto il ricorso di un contribuente il quale, dopo aver presentato l’istanza e pagato le rate, voleva proseguire nel giudizio per ottenere l’annullamento della pretesa fiscale. L’avvocatura dello Stato ha presentato documentazione che provava l’intero versamento dell’importo da parte dell’azienda. Dal canto suo, invece, la difesa della società ha fatto presente ai Supremi giudici che dopo la presentazione della richiesta di rottamazione delle cartelle, prima che venisse accolta dall’amministrazione finanziaria, aveva già espresso la volontà di proseguire nel giudizio, depositando formale istanza di rinuncia al beneficio della definizione agevolata. La tesi contenuta nel ricorso al Palazzaccio non ha convinto il Collegio di legittimità che questa obiezione del legale ha replicato che «la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta e autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’ufficio, ne contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile». Pertanto, dice a chiare lettere Piazza Cavour, considerato che la irretrattabilità della domanda di condono impone il rigetto dell’opposizione presentata dalla contribuente e che sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta formulata dall’Agenzia delle Entrate; che la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’ari. 13, comma 1 quater, del dpr n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Ora Piazza Cavour ha chiuso definitivamente il sipario sulla vicenda respingendo la richiesta di trattazione della causa avanzata dalla società.

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