Studi, contraddittorio scambiabile

È valido l’accertamento basato sugli studi di settore, anche se il contraddittorio tra ufficio e contribuente era stato avviato per altri fini. L’obbligo di confrontarsi preventivamente con il soggetto sottoposto a controllo deve considerarsi assolto. Ad affermarlo è stata ieri la 5° sezione civile della Cassazione con la sentenza u. 7254/2019. Gli ermellini hanno respinto il ricorso di una contribuente contro una rettifica tributaria basata sugli studi di settore per gli anni 2004,2005 e 2006. In primo e secondo grado i giudici di merito avevano già validate l’operato dell’Agenzia delle entrate, sostenendo che gli accertamenti avessero superato il «test» del contraddittorio endoprocedimentale. Nel dirimere la questione, la Cassazione ricorda che le risultanze di Gerico costituiscono presunzioni semplici, la cui gravita, precisione e concordanza non può essere stabilita ex lege solo sulla base dello scostamento tra il reddito dichiarato e quello ricostruito induttivamente. È sempre necessario attivare un contraddittorio con il contribuente. Nel caso di specie, quest’ultimo aveva ricevuto un iniziale invito a produrre documenti ai scusi degli articoli 51 del dpr u. 633/1972 e 32 del dpr u. 600/1973. La richiesta dell’Agenzia non faceva alcun cenno alla possibile rideterminazione del reddito sulla base degli studi di settore. Da qui l’eccezione della parte privata in sede di legittimità. La tesi viene però respinta dalla suprema corte.

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