Commercialisti senza impresa anche se il controllo è di fatto

Il commercialista non può svolgere attività di impresa anche quando non ha la maggioranza assoluta ma esercita nn controllo di fatto sulla società. Inoltre, l’attività è incompatibile se ha un interesse economico prevalente nell’azienda. Questo interesse si manifesta quando il professionista esercita un’influenza rilevante o notevole, quando ha la maggioranza delle quote della società e quando l’investimento effettuato non sia irrilevante «con riferimento al patrimonio dell’iscritto». È quanto affermato dal Consiglio nazionale dei commercialisti con il pronto ordini 18/2019. La domanda posta dall’Ordine di Perugia al Cndcec riguardava un professionista socio al 50% di una sr! e presidente del Cda a tempo indeterminato. L’iscritto, però, dichiarava di non esercitare alcuna influenza rilevante perché l’altro socio era una società multinazionale. Inoltre, lo stesso iscritto ha dichiarato di aver ceduto una parte delle proprie quote per avere una partecipazione al 49%. Inoltre, per la sua carica non percepiva alcun compenso. La mancanza di una partecipazione maggioritaria non garantisce, di per se, la compatibilita con l’esercizio di attività di impresa: infatti, secondo il Cndcec, «ricorre una situazione di incompatibilità quando, attraverso questa partecipazione, non potendo esercitare un controllo di diritto, eserciti un controllo di fatto (facendo prevalere comunque la propria volontà nell’assemblea ordinaria e imponendo il proprio indirizzo amministrativo della società). Il pronto ordini ha, poi, analizzato anche i profili di incompatibilità con l’esercizio di impresa agricola. L’art. 4, comma 1 dell’ordinamento professionale stabilisce una specifica incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento di attività di impresa agricola. L’incompatibilità «è tuttavia esclusa se l’attività è svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, allo svolgimento di attività di mero godimento o conservative e allo svolgimento di attività ausiliari o strumentali all’esercizio della professione». Secondo il Cndcec «in considerazione dell’oggettiva difficoltà di individuare concretamente le ipotesi in cui tale attività possa configurarsi di mero godimento o conservativa, l’esercizio di attività di impresa agricola è incompatibile con l’esercizio della professione solo nel caso in cui l’iscritto-imprenditore agricolo rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale».

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