Per il saldo e stralcio basta un erede

In presenza di più eredi del debitore, è sufficiente che uno solo di essi presenti il requisito del valore Isee non superiore a 20mila euro perché la definizione derivante dal saldo e stralcio estingua l’obbligazione di tutti gli altri. Il debito tributario delle società di persone per imposte non versate non può invece essere oggetto di stralcio da parte del socio, poiché quest’ultimo riveste la posizione di coobbligato in via sussidiaria rispetto alla società. Al contrario, i debiti per Irpef derivanti anche da quote di partecipazione in società di persone possono senz’altro essere definiti con i benefici di legge. La circolare 8/E/2019 delle Entrate fa il punto sulla super rottamazione degli affidamenti, prevista nell’articolo i, commi da 184 a 198 della legge n. 145/2018, in scadenza alla fine del mese. Va innanzitutto ricordato che della procedura in esame possono beneficiare unicamente le persone fisiche, limitatamente ai debiti derivanti da imposte dichiarate e non versate, liquidate ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973, e 54-bis del Dpr 633/1972. A questi si aggiungono i contributi non versati alle gestioni Inps dei lavoratori autonomi, non derivanti da attività di accertamento. Deve inoltre trattarsi di carichi affidati all’agente della riscossione al 31 dicembre 2017.

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