Sgravi fiscali per chi ritorna

Dal 2020 incrementata dal 50% al 70% la percentuale di riduzione del reddito imponibile per i lavoratori, di ogni tipo, che rientrano nel medesimo anno dall’estero. Durata del regime fiscale di favore incrementato a sei anni, rispetto ai quattro previsti, per i docenti e i ricercatori che trasferiscono in Italia la propria residenza. Estensione, infine, del regime per i lavoratori anche a coloro che avviano, dal medesimo periodo d’imposta e per effetto del rientro in Italia, un’attivitĂ  d’impresa. Con l’art. 5 del dl 34/2009 (cosiddetto «Decreto crescita»), il legislatore introduce e amplia la portata di alcune disposizioni destinate a favorire il cosiddetto «rientro dei cervelli» (ma non Ăš proprio cosĂŹ), di cui agli articoli 16, digs. 147/2015 («lavoratori impatriati») e 44, dl 78/2010 («docenti e ricercatori residenti all’estero»). L’ art. 5 interviene, in modifica, sulle agevolazioni destinate a favore dei lavoratori e dei docenti che, residenti all’estero, rientrano in Italia a partire dal periodo successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento; quindi che rientrano nel nostro paese dall’anno 2020. Si ricorda che il digs 147/2015 ha previsto un’agevolazione temporanea per il rientro dei lavoratori dall’estero che risultavano residenti all’estero nei cinque periodi d’imposta precedenti e che si impegnavano a permanere ßç Italia per almeno due anni, con la previsione di una concorrenza parziale (50%) alla formazione del reddito imponibile, senza che fosse necessaria alcuna condizione particolare (rapporto di lavoro con azienda nazionale, elevata qualificazione e/o specializzazione e quant’altro). Con riferimento ai docenti e ai ricercatori, l’art. 44 del digs 78/2010 ha previsto una specifica agevolazione, consistente nell’esclusione da tassazione diretta del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e/o ricercatori che, in possesso di un titolo universitario e/o equiparato e a determinate condizioni, vengono a svolgere la propria attivitĂ  sul territorio italiano (cire. 4/E/2011). Le disposizioni del decreto competitivitĂ  sostituiscono in buona parte quelle appena richiamato prevedendo, innanzitutto, per i lavoratori in rientro, l’inserimento nell’agevolazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e l’incremento dal 50 al 70% della riduzione dell’imponibile soggetto a tassazione diretta. Eliminato, sempre per questi soggetti, le due condizioni concernenti, la prima, che l’attivitĂ  lavorativa sia svolta presso un’impresa collocata sul territorio e, la seconda, che i lavoratori rivestano ruoli direttivi o siano m possesso di requisiti di elevata qualificazione e/o specializzazione; Ăš sufficiente che i detti lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti. Non solo. L’intervento sul comma 1-bis, del citato art. 16 prevede che le agevolazioni siano estese ai redditi prodotti da questi lavoratori in rientro anche se avviano un’attivitĂ  d’impresa a partire dall’1/1/2020 e s’introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori cinque anni, in presenza di talune condizioni. Con riferimento al regime agevolato per docenti e ricercatori residenti all’estero che desiderano rientrare in Italia, si prevede, innanzitutto, un allungamento della durata dell’agevolazione da tre, attualmente previsti, a cinque periodi successivi al rientro, con estensione a setto sempre successivi al trasferimento (quindi otto in totale) in presenza di figli minorenni o a carico e se proprietari di un’unitĂ  abitativa sul territorio, nonchĂ© dieci successivi (quindi undici) con almeno due figli minorenni o a carico, arrivando addirittura a dodici periodi d’imposta successivi al trasferimento (quindi tredici), in presenza di almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

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