Versamenti fiscali , stop al pagamento maggiorato

La proroga dei versamenti comprime le rate ed elimina il versamento maggiorato. Queste sono le prime conclusioni che si possono trarre dalla lettura dell’emendamento al decreto crescita (34/2019, su cui ieri il governo ha posto la fiducia alla Camera, che sarà votata oggi) che deve essere coordinato con le scadenze in proposito previste dal calendario fiscale. Una proroga non generalizzata. La proroga di cui si tratta non riguarda la generalità dei contribuenti, ma solo coloro che esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e per i soggetti a cui il reddito d’impresa ricadente nell’ambito Isa è imputato per trasparenza. Tale misura si è resa necessaria in conseguenza del fatto che le istruzioni operative e il software per la valutazione del grado di compliance, sono stati rilasciati a ridosso delle scadenze di versamento originariamente previste, rendendo nei fatti molto difficile qualsiasi valutazione circa la possibilità di adeguarsi ad un maggior livello di affidabilità fiscale per poter accedere al regime premiale previsto dagli Isa. Per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione degli indicatori, il nuovo termine viene fissato al 30/9/2019 per tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e per quelli relativi alle imposte dirette, all’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’art. 17 del dpr 435/2001, all’Iva, che scadono dal 30/6 al 30/9/2019. I soggetti esclusi. Sebbene la formulazione letterale dell’emendamento (che ammette al beneficio del maggior termine di versamento) indichi come requisito lo svolgimento di un’attività economica per la quale risultino approvati gli Isa, si ritiene che la stessa non operi per i soggetti esclusi da tale istituto, in ragione del fatto che per questa fattispecie di contribuente non si pone mai il toma di valutare la convenienza di un adeguamento a un maggior livello di affidabilità. Nello specifico, ciò dovrebbe anche valere per i contribuenti forfettari nel periodo d’imposta 2018: tale considerazione, sarebbe altresì avvalorata dal fatto che nell’emendamento non vi sia alcun particolare richiamo ad essi o ad altre categorie escluse, a differenza di quanto avvenuto con le passato proroghe che prevedevano esplicitamente anche una menzione per i soggetti esclusi da studi di settore (dpcm 15/6/2016 – art. 1, comma 2). I versamenti rateali. Altro punto da esaminare è rappresentato dalla possibilità di effettuare (in sede di pagamento del saldo e del primo acconto) un versamento in più rate, fino a un numero massimo di sei. Dal tenore dell’emendamento, tutte le rate ricadenti nell’ambito temporale 30/6/2019-30/9/2019 vengono «travolte» dal posticipo del versamento (laddove consentito), con la conseguenza che per i contribuenti Isa saranno ipotizzabili al più tré rate, la prima delle quali scadente al 30 settembre 2019. Circa la misura degli interessi da rateazione, la modifica che verrà introdotta in sede di conversione del di crescita, comporterà una revisione di quanto attualmente indicato nelle istruzioni alle dichiarazione dei redditi, proprio in ragione dello slittamento di termine per coloro ammessi alla proroga. La maggiorazione dello 0,40%. Anche il versamento differito con maggiorazione del lo 0,40% risulterebbe precluso per i soggetti che fruiscono della proroga. Si supponga il caso di un imprenditore individuale con termine ordinario di versamento previsto per 31/7/2019; può dinerire il pagamento delle imposte rinvenienti da dichiarazioni al 31/7/2019 maggiorando dello 0,40%. Come incide la proroga su questa scansione temporale dei versamenti? In proposito, dall’emendamento non proviene alcuna indicazione circa la possibilità di posticipare ulteriormente il versamento al 31/10/2019: si ritiene che per i contribuenti Isa ammessi alla proroga non sia attuabile il meccanismo di versamento con la maggiorazione dello 0,40%. Ciò sarebbe peraltro indirettamente confermato dal fatto che i versamenti oggetto di proroga e gli eventuali differimenti con maggiorazione ricadono tutti nell’intervallo 30/6 al 30/9 e dunque i pagamenti con maggiorazione (situandosi in questo lasso temporale) sarebbero di fatto assorbiti dal rinvio. Le somme oggetto della proroga. Un primo riferimento contenuto nell’emendamento riguarda tutti i versamenti dovuti da dichiarazione: oltre alle imposte sui redditi, godono del posticipo anche eventuali imposte sostitutive da dichiarazione (si pensi a un contribuente Isa che ha un reddito da fabbricato in cedolare secca), addizionali regionale e comunale Irpef, Ivie, Ivafe, contributi Inps commisurati al reddito dell’attività economica. Anche il versamento del saldo annuale Iva in forma rateale risulterebbe prorogato per le scadenze comprese tra il 30/6 e il 30/9. Sono escluse le seconde e terze rate per il riconoscimento dei maggiori valori fiscali di terreni e partecipazioni (i cui termini rimarrebbero perdo invariati), con prima rata già pagata.

Reviews

Related Articles