Rito tributario telematico h24

Con il processo tributario telematico, obbligatorio dallo scorso 1° luglio, notifica degli atti 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, inclusi i festivi. La notifica si perfeziona con la generazione della ricevuta di accettazione. Via libera anche all’udienza a distanza. La direzione della giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato ieri la circolare I DF , avente a oggetto le nuove disposizioni di giustizia tributaria digitale, di cui all’ari. 16, dl 119/2018, convertito nella legge 136/2018. A decorrere dall’1/7/2019, con riferimento ai giudizi instaurati in primo e secondo grado, la notifica e il deposito degli atti del processo tributario avviene esclusivamente con modalitĂ  telematiche, sulla base di quanto disposto dal comma 3, dell’art. 16-bis, dlgs 546/1992, mentre dal 24/10/2018 le comunicazioni eseguite dalle commissioni tributarie si perfezionano con l’avvenuta ricezione da parte di almeno uno dei difensori, ai sensi del comma 1, quarto periodo, art. 16-bis, d.lgs. 546/1992. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e tutti i giorni con la possibilitĂ , per gli atti notificati entro il 1° luglio scorso, di utilizzare ancora le modalitĂ  analogiche se, per esempio, la notifica dell’atto introduttivo è stata eseguita in data 29/06/2019, nell’ulteriore considerazione di quanto indicato dall’art. 155 c.p.c. che prevede la proroga al primo giorno non festivo successivo del termine, giacchĂ© il 29/06 e il 30/06 cadevano, rispettivamente, di sabato e di domenica. Il legislatore ha, comunque, previsto talune deroghe del regime in commento, quando le controversie sono incardinate dal contribuente personalmente o in presenza di casi eccezionali ma, in tal caso, soltanto a seguito dell’emanazione di un provvedimento motivato del Presidente della commissione tributaria, di quello di sezione o del collegio (per esempio, in tale ultimo caso, se la questione è sollevata nel corso dell’udienza). Le notifiche degli atti processuali a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) sono trattate dall’art. 16-bis, digs 546/1992 e dal dm 163/2013 e le stesse s’intendono eseguite nel momento dell’invio del documento dal proprio gestore, attestato dalla ricevuta di accettazione (RdAC), mentre per il destinatario si deve far riferimento al momento in cui in documento è disponibile nella propria casella; la notifica eseguita tra le ore 21 e le ore 24 del giorno di scadenza, quindi, si perfezionano se la ricevuta è generata entro le ore 23,59. Nel messaggio di posta devono essere indicati alcuni elementi suggerita dalla circolare (§ 4.2) in modo tale da consentire, al destinatario, la corretta individuazione dell’atto e la finalitĂ  della notifica, al notificante, di ricevere le ricevute e perfezionare la procedura; sul tema il dipartimento consiglia l’indicazione in oggetto della dicitura «notificazione ai sensi dell’ari 16-bis, comma 3, digs 546/1992». La prova della notifica degli atti processuali avviene nel deposito successivo di taluni file originati dal gestore della posta elettronica certificata in Ptt e, nel caso non si riesca a dare prova del deposito, è possibile estrarre copia su supporto analogico dell’originale del messaggio Pec invi
ato e dei documenti correlati, dovendo ulteriormente considerare che gli atti e i documenti processuali devono rispettare determinati standard (§ 4.4) e che gli indirizzi dei domicili digitali sono presenti in pub blici elenchi (§ 4.5.1). La circolare fornisce anche indicazioni in caso di impossibilitĂ  al perfezionamento delle notifiche, anche per cause imputabili al destinatario, fornendo in tale ultimo caso due soluzioni alternative, con possibilitĂ  di seguire tempestivamente la procedura anche con consegna a mani, servizio postale o tramite ufficiale giudiziario ma rispettando una precisa procedura. Le parti processuali si devono registrare al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (Sigit), ottenere una password e il deposito telematico avviene con l’utilizzo di una piattaforma centralizzata, stante il fatto che il processo tributario telematico si caratterizza per il fatto che il deposito del ricorso e degli atti avviene mediante upload dei file dalla detta piattaforma. Gli atti processuali devono essere redatti nel rispetto delle regole indicate dall’ari. 10, dm 4/08/2015 (come modificato dal dm 28/11/2017), la piattaforma esegue numerosi controlli sugli atti e documenti che s’intendono depositare, mentre il Sigit verifica ulteriormente la presenza di virus, la validitĂ  della firma digitale, l’integritĂ  e il formato del file; il contributo unificato si paga con la piattaforma «PagoPa» presente nel «PTT»; si costituisce, così, il fascicolo informatico che è consultabile dall’area personale con la funzione «Telecontenzioso» e i difensori possono accedere allo stesso in via temporanea, previa presentazione di un’istanza online. Infine, ai sensi del comma 4, dell’art. 16, dl 119/2018 è possibile, previa specifica richiesta di una delle due parti processuali, richiedere lo svolgimento dell’udienza a distanza ovvero via web.

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