BOLOGNA – Rischiano una sanzione che varia dai 5 mila ai 6 mila euro i possessori di uno scooter elettrico che, secondo una televendita in onda su qualche tv locale, si può usare senza patente, bollo, casco e assicurazione. L’avvertimento arriva da Adiconsum Emilia Centrale (associazione di consumatori della Cisl), alla quale si è rivolto un cittadino che risiede in un Comune della provincia a cui la polizia municipale ha comminato una sanzione di oltre 5 mila euro.
“L’uomo era convinto di essere in regola, invece non lo è- dichiara la responsabile di Adiconsum Emilia Centrale Adele Chiara Cangini-. Sostiene in buona fede che il suo mezzo non è uno scooter, bensì un velocipede, ma della classica bicicletta a pedalata assistita ha ben poco: ci sono, infatti, solo i pedali. Per il resto ha un motorino elettrico, un acceleratore manuale e le sembianze di uno scooter. Di fatto è un vero e proprio motorino a cui si applica la normativa di qualsiasi altro motociclo: targa, assicurazione e casco”. Cangini ammette che tra una bicicletta a pedalata assistita e un ciclomotore elettrico la differenza può essere molto sottile. “Per capire questa differenza basta chiedersi se la bici si muove anche senza pedalare- spiega la responsabile dell’associazione consumatori della Cisl-: se il moto della bici non è legato a quello delle gambe, non siamo in sella a un velocipede a pedalata assistita, ma a un ciclomotore elettrico. Per guidare un ciclomotore (anche elettrico) è necessario il rispetto di formalità specifiche, come patente, casco, targa e copertura assicurativa, per essere garantiti in caso di incidente stradale”.
Per l’art. 50 del codice della strada “I velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalareâ€. “Questa tipologia di bicicletta mantiene la caratteristica di velocipede, ha un motore elettrico (di potenza max di 250 w) che non sostituisce il lavoro delle gambe, ma le aiuta a fare meno fatica (assiste appunto chi pedala)- sottolinea Cangini-. Il motorino ha quindi una funzione ausiliaria e non deve essere in funzione quando non si pedala, poiché serve solo a ridurre lo sforzo di chi pedala. Se si smette di pedalare o se il veicolo raggiunge i 25 Km/h, il motore si ferma. È possibile, inoltre, disattivare il motorino e utilizzare il veicolo come una semplice bici”.
La bicicletta elettrica, per restare bicicletta, deve corrispondere ai requisiti della direttiva europea 2002/24/CE del 18 marzo 2002 adottata dal Ministero dei Trasporti con DM 31.1.2004. La bicicletta a motore (scooter) ha anch’essa un motorino elettrico, che però funziona autonomamente e indipendentemente dal fatto che si pedali o meno. Un vero e proprio acceleratore attiva il motore che funziona anche se non si pedala. Come potenza non deve rispettare il vincolo dei 250 w previsto per il precedente tipo di bici.
Da notare- osserva la responsabile Adiconsum- che è considerata bicicletta a motore anche se il motore funziona sia come quello della bicicletta a pedalata assistita sia come motorino autonomo. L’impiego di tali biciclette è consentito solo all’interno di aree private (ad esempio capannoni industriali e fiere, parchi e giardini ecc.); sono quindi escluse le vie di pubblico accesso e dove avviene la normale circolazione stradale, se sprovvisti della dotazione prevista per i ciclomotori».
Ricapitolando, per guidare la bicicletta a pedalata assistita non sono richiesti particolari requisiti, mentre per lo scooter elettrico (che funziona anche senza pedalare), serve il casco, l’assicurazione, la targa, il patentino o patente AM e il certificato di circolazione, quindi gli stessi requisiti di uno scooter alimentato a benzina. L’associazione consumatori della Cisl pone l’attenzione sulle conseguenze legali in cui rischia di incorrere chi guida una bicicletta a motore pensando di guidare una bicicletta elettrica. La mancanza del certificato di circolazione e immatricolazione comporta il sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo e una sanzione pecuniaria di 158 euro (art. 97 comma 7 Cds); la mancata copertura assicurativa comporta il sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo e una sanzione pecuniaria di 866 euro (art 193 commi 1 e 2 Cds); la mancanza di targa comporta il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni e una sanzione pecuniaria di 79 euro (art. 97 comma 8 Cds); la mancanza del casco comporta il fermo amministrativo per 60 giorni e una sanzione pecuniaria di 83 euro (art. 171 commi 1, 2, 3, Cds); la mancanza della patente comporta il fermo amministrativo per tre mesi e una sanzione pecuniaria di 5.100 euro (art. 116 comma 15 Cds).
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