L’ok del ministero non cambia la data di efficacia dei regolamenti delle Casse

La data di approvazione da parte del ministero vigilante, anche dopo mesi, di una delibera adottata da una cassa di previdenza non incide sulla data di efficacia della delibera stessa, che è quella indicata nel provvedimento adottato dall’ente previdenziale. Così si è espressa la Corte di cassazione nell’ordinanza 26360/2023, relativa a un contenzioso tra la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e un suo iscritto. Quest’ultimo, il 12 settembre 2013, ha presentato domanda per il pensionamento di vecchiaia, che è stato rigettato dalla Cassa in quanto l’interessato non aveva i nuovi, più stringenti, requisiti introdotti con il regolamento oggetto di delibera del 9 settembre dello stesso anno. L’iscritto ha argomentato che il 2 settembre, quando ha maturato i preesistenti requisiti, era in vigore il regolamento precedente e quello nuovo è stato approvato con decreto interministe- Previdenza Vale il termine indicato nei provvedimenti anche se il via libera arriva dopo riale del 17 dicembre 2013. Quanto ai termini di maturazione del diritto, la Cassazione osserva che in base alla legge 414/1991 (riforma della Cassa dei ragionieri e periti commerciali) tra i requisiti per la pensione di vecchiaia c’è anche la presentazione della domanda. Quindi il 12 settembre, data di inoltro della richiesta da parte dell’iscritto, era già stato adottato il nuovo regolamento (9 settembre). Inoltre, non è decisivo il fatto che la delibera relativa al nuovo regolamento non fosse ancora stata approvata dal ministero del Lavoro. Infatti «l’approvazione ministeriale non incide sulla formazione della volontà della Cassa ed esula dalla fattispecie costitutiva del regolamento, in quanto atto negoziale, e dal novero dei requisiti che ne determinano l’esistenza e la validità. L’approvazione ministeriale si riverbera ab extrínseco sull’efficacia dell’atto e si configura come una condicio iuris, che in linea generale opera retroattivamente (articolo 1360 del Codice civile), sin dall’emanazione del l’atto stesso, salvo che non sia indicato un termine diverso». Secondo la Cassazione è esente da critiche anche il fatto che il regolamento abbia previsto l’applicazione retroattiva dello stesso dal gennaio 2013. Questo perché la procedura di revisione del regolamento era iniziata con una prima delibera di novembre 2012, seguita da un’altra di febbraio 2013. Quindi non c’è stato un cambio di regole improvviso e imprevedibile e la decisione retroattiva della cassa «si prefigge di attuare le più restrittive disposizioni della legge statale, dettate da ultimo dal Dl 201 del 2011. L’attuazione s’impone proprio perché, come si sostiene nel ricorso, l’autonomia delle Casse non è legibus soluta».

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