La riscrittura delle regole del «pre-dissesto» impegna sia i consigli comunali, che dovranno decidere sulla rimodulazione dei piani, sia i revisori dei conti, che dovranno rimettere sotto esame i programmi di risanamento. Nell’ambito della nuova procedura di riequilibrio, l’ente locale interessato può richiedere all’agente della riscossione, al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti dovuti, una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale. La rateizzazione, che può riguardare anche i carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, può avere durata massima di dieci anni, con pagamenti mensili. L’accesso a forme rateizzate di pagamento delle passività comporta il rilascio da parte dell’ente locale di apposita delegazione di pagamento a favore degli enti creditori. La novità principale è rappresentata dal calendario per il riequilibrio, che viene ora compresa fra quattro e 20 anni. La durata massima viene determinata sulla base del rapporto fra le passività da ripianare e l’ammontare degli impegni registrati al Titolo I della spesa del rendiconto dell’anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura, o dell’ultimo rendiconto approvato. Se il rapporto fra passività e impegni sarà contenuto entro il 20 per cento, la durata del piano non potrà superare i quattro anni, mentre salirà a dieci nel caso di indicatore compreso fra 20 e 60 per cento. Se le passività raggiungono il too per cento degli impegni di spesa corrente, o se superano questa percentuale, il riequilibrio potrà essere previsto fino a quindici e venti anni. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio fmanziario pluriennale, o ne hanno conseguito l’approvazione prima della data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018, possono rimodularlo o riformularlo, per usufruire dei nuovi termini di copertura delle passività . L’esercizio di questa facoltà da parte degli enti locali determina la necessità di una deliberazione consiliare, da trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al ministero dell’Interno, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio. Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di esecutività della deliberazione, è tenuto ad approvare il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Tutti i termini previsti dall’ articolo 243-quater del Testo unico degli enti locali, relativi all’esame del piano di riequilibrio fmanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione, sono ridotti alla metà . L’eventuale ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano, riformulato o rimodulato da parte di enti locali per i quali la sezione regionale della Corte dei conti ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, rappresenta una reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi. In questo caso, in base a quanto previsto dall’articolo 243-quater, comma 7 del Testo unico, si applica la procedura del «dissesto guidato» scritta all’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 149/2011. Il Prefetto dovrà quindi assegnare al consiglio dell’ente un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.