Pro-rata in bilico

Spiraglio sulla possibilità per gli enti di previdenza di veder riconosciuto il diritto ad applicare il contributo di solidarietà ai pensionati: a puntellare la solidità (giuridica) dei cosiddetti «diritti acquisiti» è stata la scelta della Corte di cassazione di accogliere l’istanza della Cassa dei ragionieri (impegnata in un contenzioso con un iscritto titolare di un trattamento di vecchiaia, che ha contestato il prelievo nel periodo 2004-2008), ammettendo il contraddittorio, «attraverso il dibattimento della questione in pubblica udienza». La leva di cui si sono serviti gli avvocati è la sentenza 173/2016 della Corte costituzionale sul riconoscimento del contributo di solidarietà quale «elemento di riequilibrio del sistema previdenziale e di equità intergenerazionale», e non «come forma di prelievo tributario», perché ispirato al «criterio della gradualità, e in quanto non incidente sulla generalizzata categoria dei pensionati, ma solo su beneficiari» del più generoso (in termini reddituali) regime retributivo, ha fatto sapere la Cassa presieduta da Luigi Pagliuca. Nell’ultimo grado di giudizio, dunque, a seguito di due bocciature, i magistrati hanno deciso di avviare «una valutazione nel merito delle norme» che soggiacciono alla decisione di decurtare gli assegni. E di considerare il decreto legislativo 509/1994 (la disciplina istitutiva delle Casse di «vecchia generazione») «non come una norma di rango secondario, o al pari di un atto amministrativo», bensì di ritenere i regolamenti che da esso scaturiscono idonei a «derogare e ad abrogare disposizioni aventi rango legislativo con l’unico limite della ragionevolezza», ha spiegato a ItaliaOggi il vicepresidente dell’istituto pensionistico dei ragionieri Giuseppe Scolaro. La data della prossima udienza in Cassazione «verrà comunicata alle parti nelle prossime settimane», ma sin d’ora si coltiva un moderato ottimismo nella Cassa, perché è emersa «la volontà di mettere in discussione il principio del «pro rata» (quanto già maturato dall’iscritto, ndr). Va sottolineato», ha proseguito, che «il contributo di solidarietà non viene incamerato dall’Ente, ma impiegato per migliorare l’adeguatezza delle prestazioni dei soggetti più giovani che, in virtù del meccanismo contributivo, dovranno accumulare maggiori risorse per ottenere, poi, prestazioni ridotte», al confronto con chi li ha preceduti. Nella stessa giornata in cui la Cassazione ha rinviato in pubblica udienza il dibattito sul caso della Cassa ragionieri, ha riferito Scolaro, «analoghe conclusioni», sempre in relazione al contributo di solidarietà, hanno riguardato un ricorso della Cassa dei dottori commercialisti, la cui assemblea dei delegati ha votato per riproporre la misura, in scadenza il 31 dicembre, dal 1 gennaio 2019, previo via libera dei ministeri vigilanti (si veda ItaliaOggi del 30 novembre 2017).

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