Credito Irap dall’eccedenza Ace

Via libera alla trasformazione dell’eccedenza Aceincredito Irap da parte delle società di persone (e soggetti fiscalmente assimilati) in contabilità ordinaria. Ora che, nel corso del Forum del Sole 24 Ore, l’agenzia delle Entrate ha definito il meccanismo di “traduzione”, si possono impostare i primi esempi di compilazione. Dal 2016 società di persone e imprese individuali per il calcolo dell’Ace applicano le stesse regole di calcolo di incrementi e decrementi previste per i soggetti Ires, pur con una base di partenza specifica. Incrementi e decrementi realizzati dal 2016 in poi vanno a modificare un “plafond di base”, costituito dalla differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il corrispondente importo al 31 dicembre 2010. In entrambi i casi, specifica il decreto del 3 agosto 2017, si tiene conto dell’utile di esercizio. Questo importo può essere solo positivo (in caso di decremento patrimoniale, il plafond di partenza assume valore zero). Le perdite, come regola generale in ambito Ace, sono irrilevanti, fatto salvo il conseguente decremento del patrimonio netto che costituisce il tetto massimo agevolabile. Passando alle movimentazioni Ace da registrare a partire dal 2016, questi soggetti considerano l’utile di periodo (al netto dei prelievi) nel periodo d’imposta di maturazione e non in quello di formale attribuzione a riserva. Pertanto, nella dichiarazione da presentare nel 2018, l’utile 2017 va registrato come incremento al 100%. Vera novità di quest’anno è la presenza del campo u del rigo RS45 (“eccedenza trasformata in credito Irap”) a conferma di quanto anticipato sul Sole 24 Ore del gennaio scorsa Ordinariamente, le eccedenze Ace della società partecipata sono attribuite a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. Il socio a sua volta, previo utilizzo dell’Ace a riduzione degli ulteriori redditi d’impresa da lui conseguiti, può scegliere se riportare nei periodi di imposta successivi l’eccedenza non utilizzata, oppure convertirla in credito d’imposta da utilizzare per ridurre la propria Irap. Il combinato disposto dell’articolo 8, comma 7 e 7, comma 2, del decreto del agosto, estendendo quanto già in vigore per le società di capitali, evita che l’agevolazione vada persa, ove attribuita per trasparenza ad un socio che non la utilizza e non presenta alcuna dichiarazione Irap. Restava da comprendere come “tradurre” l’eccedenza (che opera a livello di imponibile) in un credito d’imposta In effetti, nelle società a base personale poteva venire il dubbio che il calcolo si complicasse per effetto della possibile pluralità di aliquote marginali in capo ai soci. L’Agenzia ha risolto il problema ricorrendo al testo letterale dell’articolo 3, comma 3, del decreto del 3 agosto, che richiede l’applicazione all’eccedenza Ace delle aliquote di cui all’articolo 11 del Tuir. Pertanto, si devono adottare gli scaglioni e le aliquote Irpef in modo oggettivo, senza tener conto del numero dei soci e delle eventuali aliquote marginali di ciascuna Occorre ricordare che il credito va ripartito in cinque quote annuali di pari importo e può essere utilizzato solo all’interno della dichiarazione, non essendo compensabile in F24 (circolare 21/E/2015) né essere chiesto a rimborso.

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