I forfettari in caduta libera

Il caos delle nuove esclusioni riduce l’appeal del regime forfettario post restyling della legge di Bilancio 2019 (legge 145/2019) per i titolari di quote di srl. Le problematiche applicative che minano l’utilizzo del regime agevolato e contestualmente riducono la platea degli interessati, ormai rassegnati all’applicazione nel 2020, derivano principalmente dall’interpretazione del neo comma 57, lettera d) della legge 190/2014 che esclude dalla fruizione del cosiddetto forfettone gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni che «controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni».Non essendo specificato cosa debba intendersi per «controllo diretto e indiretto» unica via indicata è quella dettata dall’articolo 2359 del e. e. che se da una lato fornisce qualche indicazione circa il «controllo diretto» (sebbene l’articolo sia comunque riferito a casistiche tra società e non tra società e persone fisiche) dall’altro nulla dice circa il controllo indiretto lasciando spazio a numerose casistiche ancora da decifrare. L’articolo 2359 del codice civile infatti dispone che sono considerate società controllatele società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. Tra i principali dubbi vi sono sia quelli relativi al controllo diretto, come nel caso di titolarità al 50% di una srì con solo due soci, ma soprattutto quelli relativi a quello indiretto che potrebbe configurarsi ed intendersi realizzato sia per interposta persona, con soggetti terzi o anche attraverso familiari intestatari fittizi delle quote di società a responsabilità limitata. Pochi dubbi invece circa l’esclusione della revisionata lettera d-bis) sempre del comma 57 che, per dare un netto taglio al problema delle false partite iva dispone che sono fuori dall’ambito applicativo del forfettario «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro». L’esclusione anche alla luce di quanto indicato dall’agenzia delle entrate nel corso del Videoforum di Italia- Oggi, sebbene renda relativamente semplice inquadrare il concetto prevalenza dell’attività nei confronti di ex datori, individuata fondamentalmente nel 51% dei ricavi/compensi realizzati nel corso dell’anno, diviene invece più complicata quando si riferisce non solo a quest’ultimi ma anche ai soggetti ed essi direttamente o indirettamente riconducibili.

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