Casse, nuova conferma per il pro rata

Nuova conferma per il pro rata delle casse previdenziali dei professionisti anche se finisce per attribuire trattamenti diversi a una stessa categoria di soggetti, sia pnre in epoche diverse: il solo passare del tempo, infatti, autorizza a distinguere nella disciplina delle situazioni giuridiche. E ciò anche grazie alla Consulta, che nella sentenza 104/18 si è pronunciata in tal senso sui meccanismi che disincentivano i pensionamenti anticipati. Insomma: il criterio che distingue la quota di pensione calcolata con il criterio retributive da quella determinata con il sistema contributivo si applica in modo rigido solo prima del 2007 e in maniera flessibile soltanto in epoca successiva, grazie alla legge di stabilità 2014. È quanto emerge dalla sentenza 9746/19, pubblicata 1’8 aprile dalla sezione lavoro della Cassazione. Futuro e stabilità Bocciato il ricorso dei due professionisti, ai quali il trattamento risulta liquidato con decorrenza 2010. Non c’è dubbio che alle loro pensioni vada applicata la formulazione dell’articolo 3, comma dodicesimo, della riforma Dini come modificata nel 2006. E ciò perché la legge 147/13 ha una portata realmente interpretativa perché oggettiva risulta l’ambiguità dell’articolo 1, comma 768, della legge 296/06 sui limiti dell’effetto sanante delle precedenti delibere delle casse previdenziali. E non c’è dubbio che gli istituti che pagano le pensioni ai professionisti debbano regolamentare i trattamenti di quiescenza con un occhio al bilancio, assicurando la stabilità alle generazioni future, anche perché sono soggetti a un penetrante controllo pubblico. Geometrie variabili Sono dunque legittime le geometrie variabili del prò rata, pre e post 2007, perché non possono ritenersi superati i limiti di proporzionalità dalle modifiche introdotte al sistema pensionistico: è escluso il contrasto con il principio di eguaglianza in quanto spetta comunque alla discrezionalità del legislatore delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme, per quanto rispettando il canone della ragionevolezza. Ai due professionisti in pensione non resta che pagare le spese di giudizio e il contributo unificato aggiuntivo.

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