Minor credito d’imposta in riserva

Il minor credito d’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa speciale, da presentare per l’adesione alla definizione dei processi verbali di constatazione secondo le disposizioni dell’articolo 1 del di n. 119/2018, non deve essere versato nel caso in cui non sia stato utilizzato. È però opportuno abbandonarlo correggendo le dichiarazioni successive. È uno dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle entrate con la circolare n. 7/E del 9 aprile 2019, con riguardo agli adempimenti occorrenti per perfezionare la definizione dei pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018 per i quali, alla stessa data, non sia stato notificato l’avviso di accertamento, l’invito al contraddittorio o l’atto di recupero del credito indebito. Per regolarizzare le violazioni constatate, senza applicazione di interessi e sanzioni, è necessario presentare entro il 31 maggio 2019 la «relativa dichiarazione», a rettifica ed integrazione di quanto originariamente dichiarato per il corrispondente periodo d’imposta; dichiarazione da contrassegnare convenzionalmente nel frontespizio come «correttiva nei termini», anche nel caso in cui la dichiarazione originaria non sia stata presentata. In questa speciale dichiarazione dovranno essere riportati «esclusivamente» gli imponibili e le imposte derivanti dai rilievi (integrali) contenuti nel pvc. Questo non significa che occorre indicare solo gli elementi integrativi, bensì, come spiega la circolare, che occorre riportare nuovamente gli elementi indicati nella dichiarazione originaria e quelli integrativi/rettificatìvi, mentre non si possono indicare eventuali ulteriori elementi che esulano dal contenuto del pvc oggetto di definizione. L’altro adempimento necessario è il versamento, nello stesso termine del 31 maggio, delle imposte autoliquidate (o della prima rata) o il riversamento del credito indebitamente compensato, con il modello F24 da compilare secondo le indicazioni della risoluzione n. 8/2019, senza possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del digs n. 241/97. Qualora la dichiarazione evidenzi una riduzione del credito annuale originariamente dichiarato, l’agenzia chiarisce che occorre versare il minor credito soltanto se sia stato, in tutto o in parte, utilizzato. Se invece il minor credito risulta disponibile nell’ultima dichiarazione presentata e non ancora utilizzato, spiega la circolare, «è il caso che il contribuente proceda al ravvedimento» presentando una dichiarazione integrativa per espungere il credito non più disponibile, versando la sanzione di cui all’art. 8, comma 1, del digs n. 471/97, nella misura minima (250 euro) ridotta secondo le disposizioni dell’alt. 13 del digs n. 472/97. Nel caso in cui il contribuente non presenti tale dichiarazione integrativa, ferma restando la definizione agevolata del periodo d’imposta oggetto del verbale per il quale è stata presentata la speciale dichiarazione «correttiva nei termini», sarà compito dell’ufficio procedere, in sede di attività di controllo, al riscontro del corretto riporto del credito, onde escludere che sia riportato in avanti ed eventualmente utilizzato.

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