Antiriciclaggio ai supplementari

Avranno tempo fino al 1° gennaio 2020 i dottori commercialisti ed esperti contabili per applicare all’adeguata verifica dei loro clienti le regole tecniche coniate dall’organismo di autoregolamentazione. La loro precettività è stata spostata in avanti dal Cndcec lo scorso 18 Luglio. Le regole tecniche antiriciclaggio, si ricorda, sono considerate fonti normative integrative della norma primaria e non norme regolamentari subordinate o soft law (si veda lo studio del notariato n. 1/2018/B) per tutti i 120 mila iscritti all’albo. Le stesse, così come le norme primarie (cioè quelle del digs 231/07), devono quindi essere considerate vincolanti per i soggetti della categoria interessata. Per l’autovalutazione degli studi professionali, invece, la scadenza prevista resta ferma al 30 aprile 2020. La funzione delle regole tecniche e delle linee guida. Le regole tecniche, che devono essere emanate da tutti e quattro gli ordini professionali (dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e notai), previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria (art. 11 del comma 2 del digs 231/07) sono state diffuse dal Cndcec lo scorso 23 gennaio. Le regole tecniche potranno essere applicate tenendo conto delle «Linee guida» emanate dal Cndcec lo scorso 22 maggio, le quali, pur assumendo valenza esclusivamente esemplificativa possono costituire un valido ausilio per l’applicazione delle prime. Prestazioni a rischio non significativo e significativo. In merito all’adeguata verifica, la prima suddivisione delle prestazioni professionali va realizzata fra quelle a rischio non significativo e significativo. La connotazione delle prestazioni a rischio non significativo, si legge nel documento dell’organo di autoregolamentazione, si pone «… a valle di un processo valutativo, che seppur non formalizzato dovrà comunque essere svolto dal professionista». Fra le prestazioni di questo tipo spiccano le attività di sindaco senza funzioni di revisione legale, le partecipazioni agli organismi di vigilanza ex decreto legislativo 231/01, gli incarichi conferiti dal tribunale (curatele, amministrazioni giudiziarie), le docenze a convegni e simili. In questi casi, le regole ai fini dell’adeguata verifica prevedono unicamente l’acquisizione dei verbali di nomina o dell’incarico professionale o della nomina da parte dell’autorità giudiziaria e in alcuni casi copia del documento del cliente. Le prestazioni professionali «ordinarie» e il rischio inerente. Le prestazioni professionali tipiche dei dottori commercialisti sono l’oggetto della seconda parte della regola tecnica sull’adeguata verifica ordinaria. A riguardo, vengono distinti un rischio «Inerente», cioè derivante dalla tipologia di prestazione, da un rischio «specifico». Il rischio inerente connota ogni prestazione professionale. Queste vengono suddivise in prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo, molto significativo. Il rischio specifico riguarderà il cliente (di tenuta di contabilità e revisione legale) o il cliente e la prestazione professionale (negli altri casi). Quest’ultimo andrà calcolato con apposite tabelle riferite al cliente e alla prestazione con le quali connotare il rischio dei vari aspetti presi a riferimento (da 1 a 4). La somma di tali punteggi, suddivisa per dieci (o per 4 se oggetto di valutazione sarà il solo cliente) andrà a determinare il rischio specifico. Questo a seconda del punteggio raggiunto potrà essere non significativo, poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo. Sulla base di una tabella costruita in relazione al rischio inerente (con ponderazione 30%) e rischio specifico (coefficiente di ponderazione 70%) il professionista potrà calcolare il rischio effettivo del cliente. Identificazione del cliente e del titolare effettivo, scopo e natura della prestazione. Contestualmente all’analisi del rischio, il professionista sarà tenuto alla identificazione del cliente e, nei casi in cui il cliente sia un ente o società, del relativo titolare effettivo (o titolari effettivi). Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 20 del digs 231, dovrà essere individuato in tutti i soci che detengono oltre il 25% del capitale e dei relativi diritti di voto m assemblea, o evidenziando chi , in assemblea, può avere il controllo. Solo in assenza di tali possibili individuazioni il titolare effettivo (T.E.) sarà identificato nei componenti del cda con rappresentanza. Sarà inoltre richiesto di acquisire e valutare informazioni sullo scopo e la natura della prestazione. Adeguata verifica e controllo costante. Il rischio effettivo calcolato è determinante sia ai fini dell’adeguata verifica che del controllo costante. In relazione al punteggio realizzato nel calcolo del rischio è previsto che l’adeguata verifica debba essere svolta con modalità semplificata, ordinaria o rafforzata. Il controllo costante, poi, da parte del professionista sullo specifico cliente (nei confronti di quelli ovviamente interessati da prestazioni professionali continuative) sarà tanto più frequente in relazione al tipo di adeguata verifica da espletare (6/12 mesi per le rafforzate, 24 mesi per ordinarie, 36 per semplificate). Conservazione dei dati e delle informazioni. La conservazione dei dati può essere sia cartacea che informatica, a condizione che impedisca la perdita e la distruzione dei documenti e consenta di mantenere nel tempo le caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità delle informazioni. I documenti cartacei devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato.

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