Professionista garante dei criteri “speciali”

Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza consente alle imprese di derogare all’applicazione degli indicatori standard a favore di quelli elaborati ad hoc dalla stessa impresa secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 3 del Dlgs 14/2019. In questo contesto, il ruolo cardine è rivestito dal professionista indipendente che deve attestare l’adeguatezza di questi indicatori “personalizzati” in rapporto alla specificità dell’impresa. Occorre pertanto, che l’impresa dopo che abbia definito i suoi indici, idonei a far ragionevolmente presumere il suo stato di crisi, individui in via preliminare la figura di un professionista indipendente che ne avalli il contenuto. In relazione al primo aspetto il criterio di scelta del professionista indipendente appare abbastanza facile; ciò in quanto è sufficiente che lo stesso abbia le specifiche caratteristiche di cui all’articolo 2 del Dlgs 14/2019. In primo luogo, infatti, quest’ultimo, dovrà essere un professioni sta che soddisfi congiuntamente i seguenti tre requisiti: • essere un revisore legale iscritto non solo al registro dei revisori ma anche al nuovo albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza; • essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del Codice civile (“Cause di ineleggibilità e decadenza”) per la nomina a sindaco; • non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale. Inoltre il professionista non deve: • aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore; • essere stato membro degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa; • aver posseduto partecipazioni in essa. Dal tenore della norma sembrerebbe che questi ultimi requisiti siano da considerarsi estesi anche ai soggetti con i quali il professionista è eventualmente unito in associazione professionale il che appare fortemente penalizzante tenuto conto che la stessa norma non fa alcun cenno alle società tra professionisti (Stp). Inoltre, sempre in riferimento ai requisiti del professionista, si evidenzia come sia strano che il testo normativo richiami la figura del revisore, disciplinata dal Dlgs 39/2010, e allo stesso tempo citi le norme codicistiche in materia di nomina a sindaco. L’aspetto più rilevante resta pe rò quello di attestarne l’adeguatezza anche per gli evidenti rischi di responsabilità, motivo per cui sarà essenziale verificare attentamente la sussistenza di adeguate coperture assicurative. Infatti, sebbene non si conoscano ancora quelli che saranno gli indicatori elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti è facile immaginare che il ricorso agli indicatori della crisi ad personam potranno essere più diffusi di quanto si possa ritenere, soprattutto in relazione ai cosiddetti falsi positivi, e non solo, che facilmente potranno emergere dall’applicazione di indicatori standard. Volendo fare un’analogia potremmo definire gli indicatori standard della crisi come una sorta di studi di settore o dei nuovi Isa, con tutti i limiti del caso, e quelli personalizzati una sorta di adeguamento a cui tutti tenderanno per scongiurare la crisi.

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