Lotta all’evasione batte privacy

Manovra 2020: privacy in soffitta per combattere l’evasione fiscale. Quest’ultima diventa infatti una priorità nazionale che consente la limitazione dei diritti di riservatezza e di tutela della privacy dei cittadini. Le attività di prevenzione e di contrasto all’evasione verranno infatti considerate veri e propri obiettivi di «rilevante interesse pubblico» per i quali i cittadini non potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa sulla privacy come, ad esempio, la richiesta di accesso ai dati o il reclamo in caso di errori o violazioni della normativa sul trattamento dei dati personali. Di contro la manovra 2020 prevede che nelle attività di trattamento dei dati ai fini delle attività di selezione ed analisi del rischio di evasione verranno rispettate le previsioni contenute nell’articolo 23 del c.d. Gdpr (Regolamento Ue 2016/679). Nello specifico le attività di selezione ed analisi del rischio verranno condotte, secondo quanto previsto nella bozza de disegno di legge di Bilancio 2020, previa «pseudonimizzazione» dei dati personali dei contribuenti, attraverso apposite tecnologie ed elaborazioni informatizzate (algoritmi) in grado di far emergere specifici profili di rischio grazie all’incrocio delle informazioni con gli altri elementi presenti nell’anagrafe tributaria. Tutto ciò avverrà limitando espressamente l’esercizio dei diritti previsti agli articoli da 15 a 22 del dlgs n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali con una modifica all’articolo 2-undecies della suddetta norma. I contribuenti interessati non potranno cioè esercitare, fra gli altri, ne il diritto di accesso alle proprie informazioni personali oggetto di trattamento, ne richiedere la loro correzione o cancellazione nel caso in cui le stesse risultino errate o incomplete. Si tratta di una misura forte che assimila la lotta all’evasione alle altre priorità relative all’interesse e all’ordine pubblico per le quali è possibile limitare il diritto dei cittadini alla tutela e riservatezza dei loro dati personali, quali, ad esempio, la sicurezza nazionale, la difesa, l’indipendenza della magistratura, ecc. Tornando alle attività antievasione da condurre in deroga alle norma sulla privacy, la bozza della manovra 2020 prevede espressamente l’utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza delle informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari per le attività di selezione ed analisi del rischio di evasione, da effettuarsi attraverso procedure automatizzate ed informatizzate di interconnessione con le altre banche dati dell’anagrafe tributaria. Nelle suddette attività i software e le tecnologie informatiche utilizzate non prenderanno a riferimento il codice fiscale del contribuente (dato centrale sul quale sono abbinate tutte le informazioni presenti nell’anagrafe tributaria) bensì uno specifico pseudonimo, ovvero un codice alfanumerico sostitutivo. L’uso di una tale criptazione dovrebbe porre al riparo l’amministrazione finanziaria da eventuali contestazioni o fughe di dati e informazioni. Ciò premesso occorre tuttavia precisare che nel recente passato sia il Garante della privacy (provvedimento del 29/4/2019) che la magistratura amministrativa (sentenza Consiglio di stato n.2270/2019), hanno avuto qualcosa da obiettare nel caso di utilizzo di algoritmi o funzioni di calcolo nelle procedure di selezione amministrativa. Nello specifico entrambi gli organi sopra citati hanno precisato che l’utilizzo di tali tecniche informatiche debba essere esplicitato nelle successive motivazioni degli atti amministrativi in modo che il contribuente, ed eventualmente anche il giudice adito, possano comprendere esattamente il funzionamento degli algoritmi utilizzati. Solo potendo avere contezza dei criteri di selezione che sono stati utilizzati il contribuente potrà infatti tutelare i suoi diritti di fronte al giudice competente. Queste attività di esplicitazione degli algoritmi devono essere svolte in contraddittorio con il contribuente. Queste prescrizioni, compresa la verifica della qualità dei dati e delle informazioni utilizzate dall’algoritmo da parte di un essere umano, devono essere rispettate pena la nullità dell’atto amministrativo conseguente. Preso atto che la privacy e la tutela dei dati può essere messa in soffitta per il contrasto all’evasione occorre però essere consapevoli che non tutto ciò che è presente in anagrafe tributaria corrisponde al vero e può essere utilizzato senza verifiche e senza il coinvolgimento in contraddittorio con il diretto interessato. Se queste cautele non verranno adottate si rischia che, in nome della lotta all’evasione, si finisca per accrescere, immotivatamente, il carico tributario dei singoli contribuenti.

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