Aiuto fiscale a imprese appesantite anche dalla crisi

Possibilità di cedere i crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità. Tra le misure di sostegno finanziario alle imprese, il decreto Cura Italia n. 18/2020, introduce con l’art. 55 l’articolo 44 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34 e la nuova formulazione prevede che qualora una società cede a titolo oneroso, entro il 31/12/2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’ari. 84 del Tuir alla data della cessione; Importo del reddito nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto ne fruito tramite credito di imposta alla data della cessione. Ai fini della trasformazione in credito di imposta, i citati componenti potranno essere considerati per un ammontare massimo non eccedente al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Questi ultimi, possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a due miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31/12/2020 dalle società tra loro legate da rap porti di controllo ai sensi dell’art. 2359 ce e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. La trasformazione in credito d’imposta, avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A partire da tale data, per il cedente non saranno computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’art. 84 del Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta previste dall’art. 55 e non saranno deducibili ne fruibili tramite credito di imposta, le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo relative alle attività di imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito di imposta ai sensi dell’articolo in commento. La nuova disciplina prevede che i crediti di imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interesse e possono essere utilizzati senza limiti di importo, in compensazione ovvero ceduti o chiesti a rimborso. I crediti di imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa ne della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il beneficio troverà applicazione solo dietro specifica opzione da parte della società cedente ai sensi dell’art. 11, comma 1 del di n. 59/2016, entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti medesima e la scelta avrà efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Da questa agevolazione sono escluse le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza previsto dall’art. 5 del regio decreto 16/03/1942 n. 267 o dall’articolo 2 comma 1 lettera b) del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019. Inoltre, sono anche esclusi dall’agevolazione le cessione di credito tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c e le società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto Infine, per gli effetti della normativa in questione, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. 

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