Finanziamenti, il mix è servito

Finanziamenti fino a 25 mila euro, senza istruttoria garantiti • fino al 100%, a favore delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Per i professionisti inoltre è possibile attingere a finanziamenti garantiti superiori, come previsto per le Pmi. Se non dovesse bastare, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti con partita Iva, una volta utilizzato l’importo previsto dal fondo di garanzia, hanno la possibilità di accedere insieme alle Pmi ai fondi messi a disposizione dalla Sace, pari a 30 miliardi di euro. Quello che si è aperto con il cosiddetto decreto liquidità (il di n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8/4/2020) è un panorama di possibili finanziamenti garantiti piuttosto importante. Se il finanziamento senza istruttoria dei 25 mila euro sembra lo strumento più gettonabile, non sono poche le partite Iva, i professionisti e le piccole imprese che possono accettare una garanzia di «solo» il 90%, subito operativa, che permette di finanziare fino al 25% del fatturato. Il limite vero può diventare questo: l’importo massimo agevolabile è il rapporto tra finanziamento e fatturato. Questo per alcuni esercenti di professioni o partite Iva può essere un problema. Si pensi alle partite Iva che camuffano lavori quasi subordinati. Probabilmente avranno ricavi di poco oltre i 36 mila euro, in questo caso possono chiedere solo 9 mila euro, corrispondente al 25% di 36 mila euro. La garanzia del 100% senza istruttoria. Le imprese, i lavoratori autonomi e i professionisti che vogliono avere accesso ai 25 mila euro senza istruttoria e con garanzia del 100% devono attendere l’autorizzazione della Commissione europea. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di Pmi e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19. Per accedere devono presentare una dichiarazione autocertificata. I finanziamenti devono essere impostati prevedendo l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi. L’importo, come anticipato, non può essere superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia. I soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 devono produrre altra idonea documentazione. — II soggetto richiedente deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi d’istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria. Il tasso non deve essere superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il Cds banche a 5 anni (Credit default swap, ndr) e il Cds ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, ç. 232, maggiorato dello 0,20%. Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo. I nuovi finanziamenti devono essere concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito. Il decreto n. 23 specifica, tra le righe, che l’operazione non deve essere fa
tta per gestire operazioni già concesse. Per questo prevede una specifica per nuovo finanziamento. L’operazione ha le caratteristiche idonee quando, a esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività, il decreto liquidità considera l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. 

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