Inps-Casse, scelta senza vincoli

Ricongiunzione ad ampio raggio: è compresa anche la gestione separata Inps. Perché una pensione non si nega a nessuno; tanto meno al professionista che, di tasca propria, voglia trasferire il suo risparmio previdenziale accumulato (i contributi versati all’Inps) nella cassa di previdenza che dovrà erogargli la pensione. Infatti, per questo trasferimento di contributi, in alternativa al «cumulo contributivo» e alla «totalizzazione» (soluzioni entrambe gratuite), il professionista può optare, a sua libera scelta, anche per la «ricongiunzione» (soluzione, invece, onerosa). A stabilirlo non è l’Inps, che anzi da sempre nega la possibilità, ma la sentenza della Corte di appello di Milano n. 97/2022.I giudici hanno dato ragione a un consulente del lavoro (e torto all’Inps) sulla facoltà di richiedere la «ricongiunzione» per trasferire all’Enpacl (cassa di previdenza dei consulenti del lavoro) i contributi versati alla gestione separata dell’Inps. È la seconda pronuncia, dopo la Corte di cassazione (sentenza n. 26039/2019), a far corollario al principio dalla Corte costituzionale del «diritto assoluto alla pensione» (sentenza n. 61/1999): nessuna norma può vietare, a un lavoratore che non ha matura to una pensione, il «diritto» di avvalersi dei contributi pregressi anche mediante la ricongiunzione, più vantaggiosa benché più costosa. Riunire i contributi per una sola pensione. Quella di poter «sommare» i diversi periodi contributivi al fine di maturare un’unica pensione è un’esigenza da sempre avvertita dai lavoratori, perché nella vita lavorativa capita sempre più spesso di dover cambiare mestiere. Quando si avvicina l’epoca della pensione, quindi, è facile ritrovarsi con diversi periodi assicurativi e contributi versati a diverse gestioni di previdenza. Allora si presenta il problema: come saranno calcolati i diversi spezzoni contributivi? Daranno tutti diritto e nella stessa misura a una pensione? Il ventaglio di opportunità per riunificare gli spezzoni contributi è oggi molto variegato rispetto al passato (40 anni fa questa possibilità era data solo ai dipendenti pubblici). In particolare, abbiamo: la «ricongiunzione»; il (vecchio) «cumulo» dei contributi per i lavoratori autonomi; il «cumulo contributivo»; il «computo»; la «totalizzazione»; il «nuovo cumulo contributivo». L’appartenenza a un fondo, a una gestione previdenziale o a una cassa professionale condiziona le modalità di esercizio delle diverse soluzioni. Il problema del consulente del lavoro. Con il problema della «riunificazione dei contributi» ha dovuto fare i conti anche il consulente del lavoro che, con ricorso giudiziario, ha determinato la pronuncia 97/2022 della Corte di appello di Milano. Il consulente chiedeva la possibilità di fruire della «ricongiunzione», pur se onerosa, per trasferire i suoi contributi versati alla gestione separata dell’Inps nella cassa di previdenza professionale (Enpacl) e giudici gli hanno dato ragione. In particolare, il consulente ha svolto attività professionale dal 1999 al 2009 con iscrizione alla gestione separata. Dal 2009, poi, una volta iscrittosi all’Albo dei consulenti del lavoro, si è iscritto all’Enpacl e nel settembre 2020 ha chiesto la «ricongiunzione» dei contributi Inps nell’Enpacl. L’Inps ha negato la richiesta. Allora, il consulente ha fatto ricorso ottenendo vittoria sia con la sentenza di primo grado sia in Corte di appello, cui si era rivolta l’Inps. Secondo l’Inps, la «ricongiunzione» non può riguardare i contributi della gestione separata perché la legge n. 45/1990 non contempla tale gestione nel suo raggio d’azione. Considerato che il periodo ricade del sistema contributivo, secondo l’Inps il consulente ha a disposizione ben due alternative: «totalizzazione» o «cumulo contributivo». La Corte d’appello di Milano, come detto, ha bocciato il ricorso dell’Inps e confermato la sentenza di primo grado, sulla base dei principi della sentenza n. 26039/2019 della Corte di cassazione riguardante un analogo caso.

Sì alla ricongiunzione per i professionisti.
La notizia è una vera novità: la gestione separata Inps può essere oggetto della ricongiunzione onerosa. Nonostante i due pronunciamenti, però, l’Inps continua a negare la facoltà. La novità, la prima volta, è arrivata dalla sentenza 26039/2019 della Corte di cassazione, che ha deciso una questione simile relativa a un dottore commercialista. Ma perché a un professionista può essere così «conveniente» la ricongiunzione (che è onerosa), tanto da arrivare in Cassazione per vedere riconosciuta la facoltà, quando ha a disposizioni soluzioni alternative e gratuite (la «totalizzazione» e il «cumulo»)? Probabilmente la ragione sta nella «natura» e nelle «funzioni» delle soluzioni alternative. Con la «totalizzazione» e con il «cumulo» (suggeriti dall’Inps) non c’è «trasferimento» di contributi, ma la loro «unificazione virtuale» per considerarli ai fini della maturazione del diritto e della misura della pensione. Con la «ricongiunzione», invece, c’è trasferimento vero e proprio dei contributi e il lavoratore (grazie alla presenza dei contributi trasferiti) può conseguire diritti preesistenti e non più vigenti all’epoca del trasferimento. Per esempio, per il commercialista attore della sentenza in Cassazione, solo la ricongiunzione gli poteva consentire di utilizzare gli anni accantonati presso la gestione separata dell’Inps al fine di avere accesso (proprio in forza dei contributi trasferiti) alla pensione di anzianità con dei requisiti e a condizioni migliori. Infatti, la cassa prevede che chi ha un’anzianità contributiva pregressa al 2004 può accedere alla pensione d’anzianità con 38 anni di contributi (e almeno 61 anni di età) o con 40 anni di contributi senza alcun requisito anagrafico; tale pensione sarà calcolata con regola retributiva fino all’anno 2003 e dall’anno 2004 con regola contributiva. Se il professionista, invece, non può fare valere contributi ante 2004, può accedere soltanto alla pensione unica contributiva con 62 anni d’età e 5 di contributi, che sarà interamente liquidata con la regola contributiva. Evidentemente, grazie alla ricongiunzione dei contributi della gestione separata, versati prima del 2004, il professionista ha accesso alla pensione un anno prima (61 anni e non 62 anni) e può contare anche sul calcolo «retributivo» di una quota della pensione, quella relativa ai contributi versati prima del 2004 (anche i contributi versati alla gestione separata Inps, nonostante tale gestione sia «squisitamente» contributiva). La «ricongiunzione». Disciplinata dalla legge n. 45/1990 consente di ricongiungere (sommare) periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza dei lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, nonché i periodi presso diverse casse di previdenziali per liberi professionisti. Come detto, da sempre l’Inps nega la praticabilità di questa facoltà nel caso di contributi versati presso la gestione separata Inps. La sentenza n. 26039/2019 della Corte di cassazione e quella della Corte di appello di Milano (sentenza n. 97/2022) sconfessano tale reclusione aprendo le porte alla ricongiunzione dei contributi versati nella gestione separata. Prima di maturare l’età pensionabile, la facoltà è esercitabile soltanto nella gestione presso cui si risulta iscritti al momento della domanda di ricongiunzione. Raggiunta l’età pensionabile è possibile ricongiungere i contributi anche in una gestione diversa da quella d’iscrizione, a patto che in tale gestione risultino versati almeno dieci anni di contributi continuativi, per effettiva attività di lavoro. La ricongiunzione è sempre e solo onerosa.

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