A novembre pensioni adeguate all’inflazione definitiva del 2021

Le pensioni in pagamento dal 2 novembre saranno incrementate del conguaglio all’inflazione dovuto per il 2022, pari allo 0,20 per cento. Lo precisa l’Inps con la circolare 120/2022 di ieri. In sede di rinnovo delle pensioni per ii corrente anno, l’Inps aveva utilizzato l’indice provvisorio (inizialmente dell’1,6o%, poi adeguato all’1,70%), rinviando all’inizio del 2023 il conguaglio definitivo. In sede di rinnovo delle pensioni per il 2023, L’inps avrebbe dovuto riconoscere il differenziale tra il tasso definitivo (1,90%) con quanto già riconosciuto in sede di acconto. Tuttavia, a causa dell’elevata inflazione che si sta registrando nel 2022, al fine di sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche. tale conguaglio – una tantum – è stato anticipato al mese di novembre (articolo 21 del DI 115/2022). Le prestazioni interessate sono quelle memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni, anche erogate da enti diversi dall’Inps e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulato. Non subiranno l’adeguamento le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (ad esempio il Fondo clero) nonché le prestazioni a carattere assistenziale (per esempio invalidità civile), che avranno criteri di rivalutazione propri. Escluse anche le pensioni di vecchiaia conseguite in regime di cumulo a formazione progressiva, ove i requisiti richiesti da uno degli ordinamenti interessati dal cumulo dovessero prevedere requisiti anagrafici superiori rispetto all’Ago, a fronte dei quali l’interessato non li avesse ancora raggiunti. L’attribuzione del conguaglio derivante dalla perequazione seguirà il meccanismo a fasce. L’adeguamento sarà integrale (pari al differenziale dello 0,20%) per trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore a 2.062,32 euro mensili. L’aumento sarà dello 0,18% per le pani di pensioni di importo superiore a detto limite e fino a 2.577,90 euro mentre, per importi eccedenti, l’adeguamento sarà dello 0,15 per cento. Le pensioni dirette erogate alle vittime diatti di terrorismo subiranno un adeguamento paria51’i,90%, non essendo prevista la perequazione a fasce. Conseguentemente, vengono definiti anche i limiti di reddito per la cumulabilità dei trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti con i redditi individuali dei percettori. Per importi fino a 20.489,82 non è prevista alcuna decurtazione della pensione mentre, per redditi personali superiori a detto importo e fino a 27.319,76, viene operata una riduzione del 25% sul trattamento spettante. Per redditi compresi tra 27.319.77 e 34.149,70 viene operata una riduzione del 40% e per importi superiori la riduzione sale al 50 per cento.

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