Gli approfondimenti sulla previdenza di PAOLO LONGONI. Dopo la riforma dell’Ordinamento professionale di cui abbiamo detto nella seconda parte, la Cassa ha vissuto l’altrettanto importante modifica portata dal D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
Il Decreto Legislativo 509 è la risultante di un lungo percorso che ha portato gli enti di previdenza dei professionisti alla definitiva e completa privatizzazione: con esso viene sancita la fine della natura di “ente di diritto pubblico” e viene formalizzata la trasformazione in Associazioni o Fondazioni di diritto privato; ciò dà origine ad un sistema di solidarietà endocategoriale (Corte Costituzionale, sent. 7/2017) basato sulla comunanza di interessi degli iscritti cosicché ciascuno di essi concorre con il proprio contributo al costo delle erogazioni delle quali si giova l’intera categoria.
Le Casse, dunque, chiamate a svolgere la funzione obbligatoria della previdenza di cui all’art. 38, 4° comma, Cost., con il sistema originato dalla riforma del 509 escono dal mondo della previdenza pubblica (garantito e sostenuto dal Bilancio dello Stato) per svolgere in proprio il compito, senza gravare sulla solidarietà generale e sulla collettività.
Le Casse, dunque, assumono in pieno l’autonomia sociale, economica, funzionale ed istituzionale; diventano strumento della “comunità intermedia”, quella dei professionisti iscritti.
Il principio sancito dal 509 fa discendere quattro principali implicazioni di politica pubblica: i) il riconoscimento che le risorse di queste comunità non sono risorse dello Stato; e lo Stato, introducendo per legge un obbligo di contribuire in capo agli iscritti si limita a creare le condizioni affinché queste comunità sociali siano stabili e solide nel tempo; ii) l’autonomia implica la necessità di impostare un rapporto tra Stato e comunità intermedie (le Casse) legato ai principi del coordinamento e non della subordinazione; iii) l’autogoverno riconosciuto alle Casse contiene ampie potestà di auto regolamentazione; iv) gli investimenti delle Casse non devono più essere diretti ad utilizzi funzionali agli interessi generali dello Stato, ma indirizzati agli interessi della comunità di riferimento.
In realtà, vengono a formarsi soggetti (le Casse) di natura ibrida: privata lo forma giuridica, e distaccata dalle finanze dello Stato la gestione finanziaria; ma pubblica la funzione svolta, e dunque di carattere pubblicistico l’attività.
Questa natura ibrida è la fonte di molte complicazioni e complessità che avranno origine nel futuro degli enti di previdenza: il sistema dei controlli pubblici assume dimensioni rilevanti (anche pesanti) in tema regolamentare, finanziario, di verifica sugli investimenti.
Ed ancora oggi non sembra risolta la dicotomia fra natura giuridica privata e funzione pubblica svolta: fra le tante incongruenze, va rilevata in maniera esemplare l’inclusione delle risultanze di bilancio e patrimoniali delle Casse nel conto consolidato dello Stato.
(3 – continua)