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La misura della quota di pensione maturata nel periodo “retributivo” (fino al 31.12.2003) è detta “quota reddituale”.
La misura della quota reddituale è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, ad una percentuale media degli ultimi ventiquattro redditi professionali annuali dichiarati ai fini IRPEF, rivalutati secondo l’indice ISTAT di media quinquennale di incremento del PIL.
La misura della pensione non può essere comunque inferiore all’80% di quella calcolata sulla media dei quindici redditi professionali annuali più elevati dichiarati ai fini IRPEF negli ultimi 20 anni solari anteriori.
È previsto un massimale pari a euro 82.000,00: la pensione non può, dunque, essere superiore al massimale.
La quota calcolata al 31 dicembre 2003 è rivalutata annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo; la rivalutazione viene effettuata percentualmente per fasce di importo:
100% per la quota di pensione fino all’importo del trattamento minimo previsto per i lavoratori iscritti al FPLD dell’INPS;
75% per la quota di pensione compresa fra l’importo minimo sopra descritto ed il doppio di quest’ultimo importo;
50% per la quota di pensione compresa fra il doppio dell’importo del trattamento minimo FPLD ed il quadruplo dello stesso importo;
40% per la quota di pensione compresa fra il quadruplo del trattamento minimo FPLD e sei volte lo stesso importo;
30% per la quota di pensione compresa fra sei volte l’importo del trattamento minimo FPLD e l’importo di euro 82.000,00.
Il trattamento minimo FPLD più volte citato è per il 2023:
7.329 euro per chi ha meno di 75 anni;
7.797 euro per chi ha età superiore a 75 anni.
Poiché il metodo reddituale determina una quota di pensione molto più elevata rispetto al metodo contributivo, è previsto un coefficiente di riequilibrio nella misura di ¼ della differenza fra i due calcoli; la riduzione di riequilibrio non può comunque superare il 20% della quota reddituale.
Naturalmente, al calcolo della quota reddituale andrà a sommarsi l’ammontare della pensione contributiva calcolata per i periodi a partire dall’1.1.2004.