Un minuto alla settimana: la previdenza e l’assistenza della Cassa a piccole dosi.
L’indennità di maternità è corrisposta alle professioniste per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi.
Viene corrisposta anche in caso di aborto spontaneo o terapeutico ed in caso di adozione ed affidamento in preadozione.
Il calcolo dell’indennità è pari all’80% di cinque dodicesimi del reddito professionale percepito e dichiarato nel secondo anno antecedente la data dell’evento.
In materia, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità”, reperibile al link:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151!vig=
Al padre lavoratore, secondo la normativa vigente, spetta l’indennità che sarebbe spettata alla madre in caso di morte o grave infermità della madre, in caso di abbandono nonché in caso di affidamento esclusivo, per tutta la durata del congedo di maternità ovvero per la parte residua che sarebbe spettata alla madre in caso di morte, grave infermità, abbandono o affidamento esclusivo al padre.
Il modulo di domanda è reperibile al link:
La domanda va inviata all’indirizzo:
assistenza@pec.cassaragionieri.it
Per eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni si può chiamare il numero verde 800814601, ovvero inviare una pec all’indirizzo: