Serena Amato
La Cassa di previdenza dei ragionieri è un ente privato e in quanto tale può vendere il suo patrimonio immobiliare senza seguire la procedura prevista per la dismissione dei beni pubblici. Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza 4882 del Consiglio di Stato depositata ieri. I giudici amministrativi sono stati chiamati a decidere in merito al ricorso presentato da un inquilino di un appartamento di proprietà della Cassa riguardante le procedure seguite da quest’ultima per la vendita dell’immobile.
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali (Cnpr) ha dato mandato alla società Bnp Paribas di costituire e gestire un fondo in cui sono stati trasferiti gli immobili da dismettere. La società ha quindi offerto all’inquilino di acquistare l’appartamento a un prezzo fissato dalla stessa, ma l’inquilino ha contestato la non applicazione della procedura prevista per la dismissione degli immobili pubblici. Il ragionamento compiuto dai giudici amministrativi in merito al contenzioso aggiunge elementi all’annoso dibattito sulla natura privata o pubblica delle casse di previdenza dei professionisti. Per quanto riguarda le modalità di alienazione del patrimonio immobiliare il Consiglio di Stato precisa che l’articolo 38, comma 1 della legge 243/2008 esclude gli enti privatizzati ai sensi del Dlgs 509/1994 dall’applicazione delle regole per la dismissione degli enti previdenziali pubblici. Quanto alla natura della Cnpr, la stessa è privata, come stabilito dal Dlgs 509 e il fatto che la Cassa rientri nell’elenco dei soggetti che concorrono al conto consolidato dello Stato non incide a questo riguardo. È vero che l’attività previdenziale svolta ha carattere pubblicistico e che, proseguono i giudici, il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali insieme all’obbligo di iscrizione e contribuzione “valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico†che giustifica il controllo da parte di ministero e Corte dei conti. Tuttavia “tale conclusione non impinge sulla natura della loro personalità giuridica, che il Dlgs n. 509 attrae inequivocabilmente nella sfera privatisticaâ€.
“Il Consiglio di Stato – commenta Luigi Pagliuca, presidente della Cnpr – ha dato ragione alla Cassa ragionieri sulla bontà della procedura di dismissione immobiliare. Siamo sempre stati fiduciosi sull’esito di questo giudizio: la Cassa ha agito con trasparenza ricorrendo, in ogni fase della procedura, a gare pubbliche e nel pieno rispetto della normativa. La tesi di chi voleva farci applicare la normativa degli enti pubblici non aveva alcun fondamento. Le Casse dei liberi professionisti sono soggetti privati e sono escluse dalla normativa che riguarda gli enti pubbliciâ€.
“La sentenza rappresenta una pietra miliare – evidenzia l’avvocato della Cassa, Massimiliano Brugnoletti – perché ha rilevanza assoluta e dà un indirizzo giurisprudenziale chiaro. La vendita del patrimonio immobiliare da parte della Cassa rientra nella sua sfera di capacità negoziale privata. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la natura giuridica di ente privato della Cassa, l’appartenenza della capacità negoziale in materia alla personalità privata dell’Ente, l’esclusione dell’Istituto dalle procedure di dismissione dei beni pubblici, l’appartenenza del patrimonio immobiliare al Fondo e non alla Cassa”.