Reati fiscali, sanzioni più severe

Le modifiche ai reati tributari, previste nell’ultima bozza del decreto fiscale, in molte ipotesi trovano un’immediata applicazione. La nuova norma prevede l’entrata in vigore trascorsi 13 giorni dalla data di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» della legge di conversione del decreto. Vi sono però reati che si consumano semplicemente con la presentazione della dichiarazione e altri in momenti differenti, con la conseguenza che il momento di consumazione del delitto diventa fondamentale per l’applicazione delle nuove previsioni (caratterizzate in generale da pene più alte sia nel minimo sia nel massimo edittale e da soglie di punibilità più basse) o delle precedenti più favorevoli. Ipotizzando la conversione in legge nel mese di dicembre, sicuramente tutti i reati dichiarativi nelle rispettive nuove versioni interesseranno le dichiarazioni del prossimo anno (relative al periodo d’imposta 2019). E infatti questi reati si consumano alla data di presentazione della dichiarazione, che quest’anno è il 30 novembre (2 dicembre). Con riferimento a queste dichiarazioni, da presentare entro il prossimo mese, gli eventuali delitti di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture (articolo 2 del Digs 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 ), dichiarazione infedele (articolo 4) seguono le attuali regole (pene più miti e soglie più basse) e non quelle più stringenti previste dal decreto. Le nuove norme saranno invece operative prima della presentazione delle dichiarazioni 2020 (anno 2019) per i seguenti casi: a) dichiarazioni presentate verosimilmente a partire da gennaio (più precisamente dopo i 15 giorni successivi alla pubblicazione della legge di conversione) da parte di coloro che hanno l’esercizio sociale “a cavallo” i cui termini scadono alla fine del nono mese dall’approvazione del bilancio. Si pensi a una società avente esercizio sociale 1° maggio 2018 30 aprile 2019 obbligata a presentare la dichiarazione entro il 31 gennaio 2002 (quindi con i nuovi reati tributari già in vigore); b) dichiarazioni Iva(fraudolente e/ o infedeli) che si presenteranno al 30 aprile 2020; c dichiarazioni “infrannuali” fraudolente con uso di false fatture o altri documenti equipollenti, in quanto la condotta illecita criminalizza qualunque dichiarazione e non soltanto quelle annuali. In presenza di dichiarazioni “infrannuali” (per esempio per messa in liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, dichiarazioni di operazioni intracomunitarie) presentate successivamente all’entrata in vigore della nuova norma si applicheranno le nuove sanzioni da quattro a otto anni di reclusione (per imponibili superiori a 100mila euro); d)casi di omessa presentazione delle dichiarazioni del sostituto di imposta e dei redditi scadenti rispettivamente alla fine del mese di ottobre e di novembre 2019, in quanto il reato emissivo si perfeziona non alla data della scadenza bensì decorsi, infruttuosamente, 90 giorni, che certamente saranno successivi all’entrata in vigore delle modifiche. Ciò comporta che alle dichiarazioni delle imposte sui redditi e del sostituto di imposta omesse (con imposta evasa superiore a 90mila euro) si applicheranno da subito le nuove regole e, in particolare, la reclusione da due a sei anni in luogo dell’attuale dai 8 mesi a 4 anni. Per quanto concerne invece le false fatture, trattandosi di un reato che si consuma con il semplice rilascio del documento, le nuove norme troveranno immediata applicazione. In sostanza, chi emetterà una falsa fattura dopo 15 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di conversione, andrà incontro immediatamente alla più grave reclusione da quattro a otto anni (sempre che gli elementi fittizi siano superiore a 100mila euro per periodo di imposta).

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