Alle Casse i redditi assimilati

I professionisti che esercitano l’attività per il cui esercizio è obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale e conseguentemente alla Cassa previdenziale di riferimento sono tenuti a versare la contribuzione a queseultima anche nel caso in cui siano percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c-bis, del Tuir, o di eventuali ulteriori redditi, così come disciplinato dal singolo regolamento. Peccato però che le Casse professionali di cui ai digs n. 509/1994 e n. 103/1996 non siano pronte a recepire questa novità. Ma andiamo con ordine. Con circolare n. 45 del 9 marzo 2018 (si veda ItaliaOggi del 13 marzo), trattando della contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata, l’Inps individua nelle Casse professionali i soggetti competenti a riscuotere in via esclusiva i contributi previdenziali anche dei professionisti che esercitano la professione nell’ambito di un rapporto di lavoro parasubordinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, senza partita Iva. E che tale tipologia contrattuale per l’esercizio delle professioni intellettuali sia possibile non vi sono dubbi, considerato che l’art. 2 del digs n. 81/2015 lo prevede espressamente a condizione che sia necessaria l’iscrizione negli appositi Albi professionali. A onor del vero già con circolare n. 72/2015 l’Inps aveva ipotizzato lo svolgimento delle professioni di Ingegnere e Architetto nell’ambito di un contratto di collaborazione, individuando l’Ente previdenziale competente a riscuotere i contributi (se stesso oppure Inarcassa) in relazione a 15 diverse casistiche di attività svolte. Non aveva tuttavia fatto esplicito cenno alla tipologia fiscale dei redditi prodotti, come invece avviene nella circolare n. 45. Le conclusioni raggiunte dall’Inps assumono rilievo anche in relazione alla risposta a interpello n. 904-1126/2017 della Dre Lombardia (si veda ItaliaOggi del 27 ottobre 2017), ove l’Agenzia delle entrate ha di fatto ammesso che i soci professionisti di una Stp srl di Consulenti del Lavoro non devono necessariamente essere titolari di partita Iva individuale e che, di conseguenza, eventuali redditi prodotti in relazione a compensi percepiti quali amministratori della Stp costituiscono redditi assimilati ex art. 50, comma 1, left. c-bis, del Tuir Infatti, da una parte la circolare n. 72 aveva già ricondotto tali compensi nell’alveo della contribuzione dovuta alla Cassa professionale, se derivanti da mandati conferiti da società che svolgono attività connesse con la specifica cultura e formazione tipica dei professionisti incaricati; dall’altra oggi, grazie alla circolare n. 45, ciò è possibile anche qualora i compensi percepiti siano inquadrabili tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tuttavia per legge (dlgs 103/1996 come da ultimo modificato dalla legge n. 133/2011) prima ancora che per Statuto e Regolamento, il finanziamento delle Casse previdenziali professionali e, specularmente, la costituzione della posizione assicurativa a favore del professionista iscritto, avviene oggi grazie al contributo c.d. «soggettivo» e a quello c.d. «integrativo», calcolati rispettivamente sul reddito professionale netto di cui al 1 comma dell’art. 53 del Tuir che disciplina i redditi di lavoro autonomo e sul volume d’affari ai fini Iva del professionista. Ne deriva che, al fine di rendere concretamente attuabile quanto sostenuto dall’Inps con la circolare n. 45, risulta necessario un intervento legislativo che rimuova questa limitazione, consentendo l’iscrizione alla Cassa professionale di riferimento del professionista che eserciti l’attività professionale con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa senza partita Iva producendo un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

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