Investimenti agevolati per le Casse, limite del 5% incrementabile

Dopo la legge di Bilancio 2017, gli investitori previdenziali di lungo termine (casse di previdenza e fondi pensione) beneficiano di un collaudato regime di detassazione qualora investano nell’economia reale. La misura è rivolta agli enti di previdenza obbligatoria del Dlgs 509/94 e 103/96 e alle forme di previdenza complementare di cui al Dlgs 252/05, destinando somme fino al 5% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente. Dal punto di vista oggettivo gli investimenti sono stati amplificati, potendo riguardare direttamente azioni o quote di imprese residenti in Italia o in Stati Ue o appartenenti al See purché dotate di stabile organizzazione in Italia; indirettamente Oicr residenti in Italia o in Stati Ue o appartenenti al See che investano prevalentemente negli strumenti finanziari precedenti; piani individuali di risparmio (Pir); dal 2018 quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte all’articolo 106 del Tub, da istituti di pagamento o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati Ue. Per le Casse di previdenza obbligatoria i redditi degli investimenti, ad eccezione di quelli relativi a partecipazioni qualificate, sono esenti ai fini dell’imposta sul reddito. Stesso discorso vale peri fondi pensione, peri quali, essendo i relativi redditi degli investimenti esenti, non concorrono a formare la base imponibile soggetta alla sostitutiva del 20%. È previsto un holding period di almeno cinque anni e, in caso di cessione anticipata, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono assoggettati ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie (perle casse di previdenza) oppure alla sostitutiva de12o% (per i fondi pensione), unitamente agli interessi ma senza sanzioni. In caso di rimborso scadenza dei titoli prima dei cinque anni, il reinvestimento va effettuato entro 90 giorni. Quanto al limite del 5%, la relazione alla legge di Bilancio 2017 ha specificato che questo vale solo ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione ma non pone alcun vincolo quantitativo agli investimenti. La circolare3/E/18 ha chiarito che, raggiunto tale limite, nell’esercizio successivo possono essere effettuati investimenti agevolabili pari al 5% dell’incremento dell’attivo patrimoniale, mentre in caso di decremento non c’è spazio per investimenti agevolabili. La circolare ha chiarito che i limiti di 30mila euro annui e 150mila euro valgono solo per i Pire non per questi investimenti. Altro tema riguarda gli investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore dell’agevolazione. La posizione dell’Agenzia è stata di chiusura, definendo agevolabili solo gli investimenti acquistati o sottoscritti dal 2017. Complessivamente, gli investimenti agevolabili effettuati dagli investitori istituzionali sono rivolti a tutti gli ambiti. Infatti, all’origine era agevolato il solo investimento in equity, sia diretto sia indiretto, ma non anche il debito. Successivamente, un’importante apertura c’è stata col D150/17, che ha aggiunto fra gli investimenti agevolatili per gli istituzionali anche quello nei Pir. Poiché i Pir sono rivolti sia all’equity sia al debito, la distorsione è stata superata. Infine, la legge di Bilancio 2018 ha aperto alle nuove forme di peer to peer lending. A questo punto gli ingredienti per sostenere l’economia reale ci sono tutti.

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